Prosecuzione e completamento dell'opera abusiva: anche le manutenzioni ordinarie sono attività illecite. Le opere assentibili con CILA su un'opera abusiva sono una continuazione dell'attività illecita precedente: qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso, costituisce infatti una ripresa dell'attività criminosa originaria. https://www.ingenio-web.it/articoli/prosecuzione-e-completamento-dell-opera -abusiva-anche-le-manutenzioni-ordinarie-sono-attivita-illecite/?utm_term=55 799+-+https%3A%2F%2Fwww.ingenio-web.it%2Farticoli%2Fprosecuzione-e-completam ento-dell-opera-abusiva-anche-le-manutenzioni-ordinarie-sono-attivita-illeci te%2F <https://www.ingenio-web.it/articoli/prosecuzione-e-completamento-dell-opera -abusiva-anche-le-manutenzioni-ordinarie-sono-attivita-illecite/?utm_term=55 799+-+https%3A%2F%2Fwww.ingenio-web.it%2Farticoli%2Fprosecuzione-e-completam ento-dell-opera-abusiva-anche-le-manutenzioni-ordinarie-sono-attivita-illeci te%2F&utm_campaign=La+Gazzetta+di+INGENIO&utm_medium=email&utm_source=MagNew s&utm_content=5821+-+3159+%282023-05-09%29> &utm_campaign=La+Gazzetta+di+INGENIO&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm _content=5821+-+3159+%282023-05-09%29 Realizzazione muro di cinta: permesso di costruire o SCIA? Il Testo Unico Edilizia non indica espressamente se il muro di cinta necessiti del permesso di costruire o se sia sufficiente la segnalazione di inizio di attività, occorre fare riferimento all'impatto effettivo che genera sul territorio. Una recente sentenza e una rassegna di casi precedenti. https://www.ediltecnico.it/112442/realizzazione-muro-di-cinta-permesso-di-c ostruire-o-scia/ Abusi edilizi e compatibilità paesaggistica: inutile senza conformità edilizia. La conferma di compatibilità paesaggistica di un manufatto è assolutamente superflua, qualora sia accertata l’abusività e l’insanabiltà di un edificio. https://www.lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-compatibilita-paesaggistic a-inutile-senza-conformita-edilizia-31014 No al permesso di costruire con silenzio assenso per i lavori del Piano Casa. Se il Comune non si pronuncia, sul permesso di costruire si forma il silenzio assenso. Ci sono però dei limiti, alcuni dei quali sono stati spiegati da Tar Campania nella sentenza nr. 974/2023. https://www.edilportale.com/news/2023/05/normativa/permesso-di-costruire-co n-silenzio-assenso-e-piano-casa_93846_15.html SOPRAELEVAZIONE IN ZONA SISMICA: PERMESSO DI COSTRUIRE E CERTIFICAZIONE PREVENTIVA. Il Consiglio di Stato ha ribadito che la certificazione preventiva dell’Ufficio tecnico regionale costituisce condizione necessaria per il rilascio del permesso di costruire relativo alla sopraelevazione. https://www.legislazionetecnica.it/10178471/news-edilizia-appalti-professio ni-tecniche-sicurezza-ambiente/sopraelevazione-zona-sismica-permesso-costrui re-e-certificazione-preventiva Abusi edilizi in zona vincolata: niente sanatoria o multa, senza autorizzazione paesaggistica scatta la demolizione. L'art. 32 del Testo Unico Edilizia stabilisce chiariamente che gli interventi abusivi su beni vincolati sono considerati come eseguiti in "totale difformità" dalla concessione, rappresentando una variazione essenziale e, in quanto tale, sono suscettibili di essere demoliti. https://www.ingenio-web.it/articoli/abusi-edilizi-in-zona-vincolata-niente- sanatoria-ne-multa-senza-autorizzazione-paesaggistica-scatta-la-demolizione/ Annullamento del permesso di costruire: i limiti all'esercizio dell'autotutela. Se è vero che un provvedimento amministrativo come un permesso di costruire può essere annullato in autotutela, anche oltre i termini consentiti, è anche vero che ci sono dei limiti all’esercizio di questo potere, legati al legittimo operato del Comune. https://www.lavoripubblici.it/news/annullamento-permesso-costuire-limiti-es ercizio-autotutela-31031 Abusi edilizi da difformità parziali: demolizione o multa? Quando ci si salva dalla ruspa. Le modifiche limitate all'utilizzo di alcuni materiali si qualificano come difformità parziali sanzionabili ai sensi dell’art. 34 del Testo Unico Edilizia, e non già ai sensi dell’art. 31, che presuppone la totale difformità dal titolo edilizio rilasciato. Pertanto, nel momento in cui la demolizione della parte eseguita in parziale difformità non possa avvenire senza arrecare pregiudizio alla parte eseguita in conformità, si dovrà applicare una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione. https://www.ingenio-web.it/articoli/abusi-edilizi-da-difformita-parziali-de molizione-o-multa-quando-ci-si-salva-dalla-ruspa/