PRESTAZIONI GRATUITE DEL PROFESSIONISTA ED ACCERTAMENTI FISCALI -ISTITUTO DEL SILENZIO ASSENSO

PRESTAZIONI GRATUITE DEL PROFESSIONISTA ED ACCERTAMENTI FISCALI

Secondo l’ordinanza della Corte di Cassazione 6215/2018, l’elevato numero di prestazioni gratuite rese nei confronti di terzi clienti e la relativa giustificazione addotta dal professionista di «rinuncia al compenso» sono elementi idonei a far ritenere inattendibile la contabilità e, conseguentemente, a consentire di procedere con l’accertamento fiscale. E ciò vale anche nei confronti di quei professionisti che dichiarano, comunque, compensi congrui e coerenti agli studi di settore. Ad avviso dei giudici supremi, infatti, il ridotto numero delle fatture emesse e l’esiguità degli importi fatturati a titolo di compenso, a fronte delle numerose prestazioni di servizio professionale rese, confliggono con le più elementari regole di ragionevolezza.Nel caso di prestazioni rese dai professionisti nei confronti di società, si consiglia di conservare la documentazione societaria inerente (es. delibere che stabiliscono il compenso dell’amministratore, lo statuto, mastrini contabili di cassa o banca e quelli riferiti al professionista). Invece, per i privati la questione è più difficile: bisognerebbe predisporre lettere di incarico professionale ove, sin dall’inizio, il professionista dichiara per iscritto di rinunciare al compenso; una dichiarazione successiva potrebbe risultare poco convincente. Occorrerà, in causa, evidenziare come la dichiarazione dei redditi e la contabilità non solo non rilevano alcuna irregolarità formale né alcun comportamento in contrasto con le norme tributarie, ma espongono ricavi/compensi perfettamente in linea, e dunque congrui e coerenti, con quelli stimabili sulla base dello studio di settore applicabile proprio all’attività svolta dal contribuente accertato. Se, infine, il professionista vuol evitare il ricorso in Commissione tributaria può tentare la strada dell’accertamento con adesione.
ISTITUTO DEL SILENZIO ASSENSO

Una delle conclusioni del procedimento amministrativo è il silenzio da parte delle amministrazioni. Il Silenzio assenso, si ha quando in un procedimento ad istanza di parte, l’amministrazione scaduto il termine non si pronuncia e tale silenzio legittima l’inizio dell’attività.
La giustizia amministrativa ha sentenziato (TAR PIEMONTE SEZ.II del 27 febbraio 2018 n.270) che l’istituto del silenzio-assenso in edilizia ha validità solo se la richiesta del privato ha per oggetto il rilascio di un permesso di costruire « ordinario » ovvero che il progetto edilizio presentato sia conforme alla normativa di settore e alla strumentazione urbanistica.
NON E’ INVECE APPLICABILE SU DI UNA RICHIESTA DI RILASCIO DI UN PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA AL VIGENTE PRGC