Il compenso per le prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa e adeguato all’importanza dell’opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto la legge pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest’ultima e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 19224/2014