LINEE GUIDA INAIL PER I LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO RUMORE

Nei luoghi di lavoro, l’esposizione al rumore è una tra le principali cause di malattie professionali. Il D.Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla Sicurezza, definisce le condizioni minime di sicurezza e salute che i lavoratori soggetti ai rischi connessi all’esposizione al rumore devono rispettare durante le attività lavorative.
Con lo scopo di incrementare la prevenzione delle gravi conseguenze che può generare il Rischio Rumore, il Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici (DIT) dell’INAIL ha pubblicato una Linea Guida dal Titolo “La Valutazione del Rischio Rumore”, rivolta ai datori di lavoro, ai Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), ai lavoratori e comunque a tutte le figure impegnate nel settore della sicurezza.

La linea guida INAIL sul Rischio Rumore distingue situazioni nelle quali è evidente che “l’esposizione al rumore risulti trascurabile” dalle altre in cui sono necessarie delle valutazioni con misurazioni.
Nel primo caso, il documento ricorda che “si può ricorrere alla cosiddetta ‘giustificazione’ e, in tal caso, non sarà necessario approfondire oltre la Valutazione del Rischio”. Nell’ipotesi, quindi, di una valutazione senza misurazioni, la relazione tecnica deve indicare:
– il layout (planimetria e indicazione delle macchine, attrezzature, lavoratori esposti, ecc.);
– l’individuazione di eventuali fattori potenzianti il rischio (ad es.: vibrazioni, rumori impulsivi, ecc.);
– l’indicazione delle motivazioni che escludono il superamento dei valori di azione inferiori nella giornata/settimana/settimana ricorrente a massimo rischio;
– le conclusioni con le eventuali indicazioni specifiche per la riduzione del rischio.

Nel secondo caso invece, laddove non si possa “fondatamente escludere che siano superati i valori inferiori di azione (livello di esposizione giornaliera al rumore > 80dB(A) o livello di picco > 135dB(C)), la valutazione deve prevedere anche misurazioni”, la relazione tecnica deve contenere:
– il layout (planimetria e indicazione delle macchine, attrezzature, lavoratori esposti, ecc.);
– la descrizione del ciclo lavorativo (almeno di quelle fasi, in relazione alle quali, non è possibile ritenere la presenza di un rischio trascurabile);
– l’individuazione di eventuali fattori potenzianti il rischio (ad es.: vibrazioni, rumori impulsivi, ecc.);
– i risultati delle misurazioni di rumore;
– l’individuazione delle aree e delle macchine a forte rischio;
– la valutazione del rispetto dei valori limite di esposizione;
– il calcolo dei livelli di esposizione giornaliera/settimanale e di picco degli esposti oltre gli 80 dB(A) e i 135 dB(C);
– la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei DPI uditivi, se ed in quanto forniti ai lavoratori;
– la definizione delle misure tecniche e organizzative di contenimento del rischio;
– le conclusioni.

Per quanto riguarda le misurazioni, infine, la linea guida sul Rischio Rumore ritiene che una valutazione del rischio venga eseguita in maniera corretta se in conformità alle indicazioni della norma UNI EN ISO 9615:2011, che propone un metodo tecnico progettuale per la misurazione dell’esposizione al rumore dei lavoratori.