Se l’usufruttuario subisce un danno al bene oggetto del suo diritto, egli può sempre ottenere il risarcimento ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile. Anche se il danneggiante si identifica con il nudo proprietario del bene.
Ad averlo chiarito è stata recentemente la sentenza numero 5596/2016.
Con essa i giudici hanno però anche precisato che deve escludersi che l’usufruttuario possa conseguire dal nudo proprietario, sia ex articolo 2043 c.c. che ad altro titolo, il controvalore pecuniario del bene oggetto del suo diritto. Ancorché, precisa la Corte, “la res permanga integra e non abbia subito alcun pregiudizio“. Così nel caso di specie è stato accolto il motivo con il quale i ricorrenti lamentavano la non condivisibilità della ricostruzione del giudice del merito in base alla quale si configurerebbe un diritto di credito dell’usufruttuario nei confronti del nudo proprietario, derivante dalla mancata fruizione dei beni. L’usufrutto, infatti, ha per oggetto immediatamente il bene, bene il cui godimento non è pertanto mediato da un rapporto obbligatorio nei confronti del nudo proprietario. Quest’ultimo insomma non è debitore verso l’usufruttuario di alcuna somma e non esiste alcun credito.
La cessazione dal godimento dei beni oggetto del diritto di usufrutto, quindi, non costituisce certo titolo per conseguire un equivalente monetario.
Così, sotto tale aspetto, è stato accolto il ricorso presentato dagli eredi di un uomo che era stato condannato a corrispondere alla sorella, usufruttuaria della quota di un mezzo di tutti i beni ad esso spettanti a seguito di una successione mortis causa, la metà del valore dell’usufrutto su tali beni.
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