RITENUTA D’ACCONTO: IL PROFESSIONISTA NON E’ TENUTO A PAGARLA SE IL SOSTITUTO NON LA VERSA

Con la sentenza n. 23/2016, la Commissione Tributaria regionale della Lombardia ha precisato che è illegittima la pretesa dell’Agenzia delle Entrate del pagamento da parte del professionista della ritenuta d’acconto, nel caso in cui egli dimostri di aver già subito l’imposizione fiscale. Infatti, il professionista è del tutto incolpevole del mancato versamento della ritenuta da parte del sostituto. Con questo argomento la sez. 49 della Ctr Lombardia ha bocciato l’appello proposto dall’amministrazione finanziaria avverso la sentenza di primo grado. Insomma, il titolare di partita Iva non deve preoccuparsi se non riceve, per tempo, l’attestazione di avvenuto pagamento della ritenuta. L’importante è poter dimostrare di aver pagato le proprie tasse, ossia di aver ricevuto la somma fatturata, senza la ritenuta (il che richiede che il versamento sia avvenuto con strumenti tracciabili come un bonifico o un assegno).
Cade quindi la tesi, sostenuta dal fisco, della responsabilità solidale tra il sostituto d’imposta e chi ha erogato il servizio, così liberando quest’ultimo per il caso in cui il primo non abbia versato la ritenuta. La legge, del resto, è chiara: il sostituto è coobbligato solidale solo se il sostituto ma solo nel caso in cui quest’ultimo non solo omette di versare le ritenute, ma ha omesso di effettuarle “a monte” sulle somme corrisposte al percipiente-sostituito. Se, invece, le ritenute sono state effettuate e il percipiente–sostituito ha incassato al netto delle ritenute subite, l’erario può agire solo verso il sostituto. Insomma, il professionista ha diritto allo scomputo sulla base delle “ritenute operate” [Come prevede l’art. 4 del Dpr 322/1998]. Chi già percepisce le somme al netto della ritenuta operata, ma non versata dal sostituto è legittimato a detrarla, non potendo pagare due volte, e certo non per sua colpa, l’imposta dovuta. Questa tesi, peraltro, era già stata condivisa dall’Agenzia delle Entrate con una risoluzione del 2009 [Ag. Entrate, risoluzione n. 68/E del 19.03.2009], ove si era ammesso che il contribuente è comunque legittimato allo scomputo, a condizione che sia in grado di documentare l’effettivo assoggettamento a ritenuta esibendo la fattura e la relativa documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a provare l’importo effettivamente percepito.
La dichiarazione sostitutiva del professionista
Nei casi in cui fattura e documentazione siano prodotte nel controllo formale, il professionista-contribuente dovrà allegare [Dpr 600/1973, art. 36–ter] una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiara che i documenti attestanti il pagamento si riferiscono ad una fattura regolarmente contabilizzata: nei controlli formali, limitatamente ai redditi di lavoro autonomo e d’impresa, la dichiarazione sostitutiva accompagnata da fattura, in cui è generalmente indicata la ritenuta, e documentazione bancaria ha valore probatorio equipollente alla certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta, rilevando come dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.