TRASFERIMENTO DI IMMOBILE TRA CONUIGI SENZA TASSE

Se, all’atto di separazione o del divorzio, il marito vuol cedere alla moglie (o viceversa) la sua proprietà su un immobile, non dovrà più pagare l’imposta di registro e di bollo. È questo il frutto di un nuovo orientamento sposato dalla Cassazione. Il vantaggio è netto: in questo modo, nel caso di una coppia in regime di comunione dei beni, il coniuge potrà cedere all’altro il proprio 50% senza ulteriori aggravi. Tali trasferimento sono infatti tutti esenti.
Se, poi, ci si vuole separare o divorziare senza neanche passare dal tribunale, il tutto potrà essere effettuato presso lo studio dell’avvocato, con il procedimento di negoziazione assistita, con cui, da poco tempo, è possibile porre fine al matrimonio in via consensuale.
Niente imposta di registro e di bollo
Non scontano dunque l’imposta di registro e di bollo tutti gli atti posti in essere dai coniugi con gli accordi di separazione, anche con il trasferimento di beni immobili e mobili, destinati a sfociare di lì a poco nella fine del matrimonio voluta dalle parti. Il beneficio fiscale in commento, previsto dalla legge del 1987 (Art. 19 della legge 74/1987 di cui alla normativa nel testo conseguente alla sentenza della C. Cost. n. 159/99.), non spetta più solo per gli atti posti in essere in attuazione degli obblighi connessi all’affidamento dei figli, al loro mantenimento e a quello del coniuge oltre al godimento della casa familiare. E ciò perché nel frattempo è cambiato il contesto normativo: da una parte la negoziazione assistita dagli avvocati per separazione consensuale, divorzio e modifica delle condizioni, dall’altra la legge sul divorzio breve attribuiscono di fatto al consenso dei coniugi un valore ben più pregnante rispetto a quello che aveva in passato. I recenti interventi di “degiurisdizionalizzazione”, si legge in sentenza, hanno ridotto di molto l’intervento del giudice in materia di diritto di famiglia, in procedimenti segnati da una vasta area di diritti legati allo status di coniuge e alla tutela della prole. Pertanto deve riconoscersi il carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione.
L’unico appiglio che ha il fisco per recuperare l’imposta è quello di dimostrare che la separazione o il divorzio non è effettivo, ma siglato solo per una finalità elusiva: una prova estremamente difficile che potrebbe essere fornita, per esempio, se i due coniugi continuano a risiedere nello stesso immobile e uno dei due continua a percepire gli assegni per il nucleo familiare.
Nulli gli avvisi di liquidazione dell’Agenzia delle Entrate
È quindi nullo l’avviso di liquidazione, notificato dall’Agenzia delle Entrate, relativo alla registrazione del trasferimento della proprietà sull’immobile avvenuto in attuazione degli accordi di separazione.
Quale che sia la forma che i negozi assumano, tutti gli atti frutto di accordi relativi al procedimento di separazione o divorzio possono allora godere dell’esenzione di imposta.