DECRETO LEGISLATIVO 30/7/2020 N. 102 – STABILIMENTI CON EMISSIONI IN ATMOSFERA – RIORDINO QUADRO NORMATIVO

Gentili Colleghi,
il collega Geom. Gino Balli, con l’intenzione di fare cosa gradita, ci ha comunicato che Il d.lgs. 102/2020 ha apportato alcune modifiche alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006, inserendo in particolare il comma 7bis dell’art. 271 che prevede specifiche disposizioni volte alla limitazione ed alla sostituzione delle sostanze caratterizzate da elevati livelli di pericolosità, ossia le «sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)»

 In caso di presenza di dette sostanze, l’art. 271 c. 7bis prevede che entro il 28 agosto 2021 e poi periodicamente i Gestori degli stabilimenti inviino «all’autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze»
A seguito di questa prima fase sono poi previsti ulteriori adempimenti tutti volti all’eliminazione di queste sostanze

Sono uscite in questi giorni le linee guida della Regione Lombardia che chiariscono come fare la relazione richiesta (fino ad oggi non avevamo indicazioni; la Regione Toscana non ha fornito indicazioni).

COSA FARE:

Il primo passo è verificare se abbiamo in uso queste sostanze.
 Per fare qualcosa abbiamo bisogno delle Schede di Sicurezza (SDS) aggiornate (devono essere recenti – indicativamente ultimi 2/3 anni al massimo).
Attenzione:

  • NON vanno bene schede vecchie con frasi R ed etichettatura con fondo arancione.
  • Devono essere SDS con etichettatura a “rombo” a fondo bianco e frasi H:

  A questo punto ci sono 2 possibilità

chiedete ai Vs fornitori di rilasciare una dichiarazione che nei prodotti a voi forniti non sono presenti sostanze di cui all’ art. 271 c. 7bis (Resta il fatto che la responsabilità finale è a carico del Gestore dell’azienda)  2.inviate le SDS aggiornate (cortesemente in un’unica mail o tramite We transfer) al mio Studio nel più breve tempo possibile ed effettuo io la verifica.

ATTENZIONE se le SDS non saranno TUTTE aggiornate non potrò procedere alla verifica.
(chi preferisce può fare internamente una verifica sulle SDS che non siano presenti sostanze di cui all’ art. 271 c. 7bis1 seguendo le indicazioni a fondo pagina)

La personale opinione è che nel caso si rilevi qualcuna delle sostanze in oggetto provare subito a sostituire il prodotto.
Se ciò non fosse possibile dovremo (salvo valutazioni quantitative) presentare la relazione prevista dalla Norma in oggetto (che comunque porterebbe come conseguenza un aggravio di oneri futuri per l’azienda)
La linea guida “consiglia” inoltre di avere a disposizione una documentazione atta a dimostrare di non rientrare nel campo di applicazione quindi qualunque scelta operiate è utile tenere traccia della valutazione fatta.

PER SCARICARE IL DLGS 102 DEL 2020 CLICCARE IL SEGUENTE LINK

https://geometriprato.it/HDDCloud/index.php/s/qS0dJt4KY7Vvomr