*Piscina? E' una pertinenza.* *Una piscina realizzata in una proprietà privata a corredo esclusivo della stessa, non possiede una sua autonomia immobiliare, ma deve considerarsi quale pertinenza dell'immobile esistente, in quanto destinata ad essere usata a servizio dello stesso, nella sua configurazione di bene principale. * *Non essendo suscettibile di autonomo uso o sfruttamento, risulta attratta nell'ambito della originaria destinazione residenziale dell'immobile cui afferisce e non può essere qualificata come nuova costruzione.* http://www.studiolegalemarella.it/giurisprudenza/edilizia/44/piscina-e-una-pertinenza/1431/ *Piscina interrata? Non è soggetta al rispetto delle distanze.* *Con la sentenza in rassegna i giudici di Piazza Massari si inseriscono nel solco granitico sviluppatosi in tema di piscine, precisando che la disciplina sulle distanze, come disegnata nei suoi caratteri essenziali dalla normativa contenuta nel codice civile (art. 873) e integrata dalle N.T.A. degli strumenti urbanistici comunali, risponde all’esigenza di prevenire la creazione di intercapedini dannose; sicché non può evidentemente trovare applicazione rispetto ad interventi che si sviluppano completamente sotto terra e rispetto ai quali quest’esigenza è elisa in radice, come una piscina interamente interrata.* http://www.studiolegalemarella.it/giurisprudenza/distanze-legali/58/piscina-interrata-non-e-soggetta-al-rispetto-delle-distanze/1430/ *Sanatoria con l'art. 37: non si applica il meccanismo del silenzio-diniego.* *In questo contesto i giudici di Via Flaminia hanno precisato che non può ravvisarsi nella fattispecie di sanatoria di cui all'art. 37 un'ipotesi di silenzio significativo in termini di accoglimento, dal momento che l'art. 37 non solo non prevede esplicitamente un'ipotesi di silenzio significativo, a differenza dell'art. 36 del medesimo decreto, ma al contrario stabilisce che il procedimento si chiuda con un provvedimento espresso, con applicazione e relativa quantificazione della sanzione pecuniaria a cura del responsabile del procedimento.* http://www.studiolegalemarella.it/giurisprudenza/abusi-edilizi/11/sanatoria-con-l-art-37-non-si-applica-il-meccanismo-del-silenzio-diniego/1427/ *EDILTECNICO: Consueto appuntamento settimanale con la selezione delle massime di sentenze per le materie dell’edilizia e dell’urbanistica.* *Permesso in sanatoria: quando si calcolano gli oneri concessori?* *Muro di recinzione di 2,50 mt.: serve permesso di costruire?* *Fascia di rispetto cimiteriale per intervento privato: è ammesso ridurla?* *Piscina: si può realizzare in fascia di rispetto cimiteriale?* https://www.ediltecnico.it/78163/permesso-sanatoria-calcolo-oneri-concessori/ *Urbanistica: Ordine di demolizione ed alienazione del manufatto da abbattere.* *L'esecuzione dell'ordine di demolizione dell’opera abusiva, impartito dal giudice con la sentenza di condanna, ai sensi dell’art. art. 31, co. 9, D.P.R. n. 380/2001, non subisce gli effetti scaturenti da eventuale alienazione del manufatto, anche se anteriore allo stesso provvedimento giurisdizionale.* *La realità (n.d.r. “dell’essere reale”) del provvedimento de quo determina l’irrilevanza della colpevolezza del destinatario, potendo e dovendo lo stesso essere eseguito anche nei confronti di soggetti estranei alla commissione del reato, sicché la sua operatività non potrebbe in alcun modo essere esclusa dalla alienazione a terzi della proprietà dell'immobile.* http://lexambiente.it/materie/urbanistica/160-cassazione-penale160/14951-urbanistica-ordine-di-demolizione-ed-alienazione-del-manufatto-da-abbattere.html *Manufatti o container per deposito attrezzi: quando serve il permesso di costruire.* *Il Tar Campania, Sez. II Napoli, nr. 1607/2020, ricorda che anche i manufatti leggeri adibiti a depositi o magazzini rientrano, come indicato nell’art. 3 lett. e, n. 5 del dpr nr. 380/2001, tra gli interventi edilizi realizzabili previo rilascio del permesso di costruire, salvo che siano volti a soddisfare esigenze meramente temporanee, ovvero una necessità contingente, realizzata la quale l’intervento viene rimosso (è necessario pertanto il permesso di costruire ex art. 10 d.P.R. 38072001, “**allorquando vi sia un'oggettiva idoneità del manufatto a incidere stabilmente sullo stato dei luoghi, essendo l'opera destinata a dare un'utilità prolungata nel tempo, ancorché a termine, in relazione all'obiettiva e intrinseca natura della costruzione**” Cons. Stato Sez. VI, 13 novembre 2019, n. 7792).* *https://www.ingenio-web.it/26862-manufatti-o-container-per-deposito-attrezzi-quando-serve-il-permesso-di-costruire?utm_term=37459+-+https%3A%2F%2Fwww.ingenio-web.it%2F26862-manufatti-o-container-per-deposito-attrezzi-quando-serve-il-permesso-di-costruire&utm_campaign=La+Gazzetta+di+INGENIO&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=3549+-+1962+%282020-05-06%29 <https://www.ingenio-web.it/26862-manufatti-o-container-per-deposito-attrezzi-quando-serve-il-permesso-di-costruire?utm_term=37459+-+https%3A%2F%2Fwww.ingenio-web.it%2F26862-manufatti-o-container-per-deposito-attrezzi-quando-serve-il-permesso-di-costruire&utm_campaign=La+Gazzetta+di+INGENIO&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=3549+-+1962+%282020-05-06%29>* *LA MANCATA ESPOSIZIONE DEL CARTELLO DI CANTIERE È PUNIBILE PENALMENTE.* *La Corte di Cassazione riepiloga interessanti principi sull’obbligo di esposizione del cartello di cantiere, riaffermando che la violazione comporta la punibilità ai sensi dell’art. 44, D.P.R. nr. 380/2001.* *La violazione penale sussiste ogni qual volta il regolamento edilizio preveda l'apposizione del cartello, anche se non si tratti di permesso di costruire.* *https://www.legislazionetecnica.it/6325095/news-edilizia-appalti-professioni-tecniche-sicurezza-ambiente/la-mancata-esposizione-del-cartello-cantiere-punibile-penalmente <https://www.legislazionetecnica.it/6325095/news-edilizia-appalti-professioni-tecniche-sicurezza-ambiente/la-mancata-esposizione-del-cartello-cantiere-punibile-penalmente>* *NO ALLA CONFISCA SE LE OPERE COSTRUITE SU UNA LOTTIZZAZIONE ABUSIVA SONO STATE ELIMINATE.* *In tema di lottizzazione abusiva, l’eliminazione di tutte le opere eseguite in attuazione dell’intento lottizzatorio, se dimostrata in giudizio ed accertata dal giudice, rende superflua la confisca. * *Questo quanto stabilito dalla Terza sezione Penale della Cassazione sentenza nr. 12640/2020, che, accogliendo quanto sostenuto della difesa in merito al ripristino che costituisce manifestazione di volontà e rientra negli atti di pianificazione territoriale edilizia, urbanistica ed ambientale, a tal riguardo precisa che il ripristino è comunque più efficace rispetto ad un’eventuale autorizzazione in sanatoria a lottizzare e quindi non supporta la confisca del bene.* https://www.donnegeometra.it/portfolio/no-alla-confisca-se-le-opere-costruite-su-una-lottizzazione-abusiva-sono-eliminate/