FEDERAZIONE TOSCANA GEOMETRI: NEWS LETTER NORMATIVA E GIURISPRUDENZA DEL 11/05/2020

*Piscina? E' una pertinenza.*

*Una piscina realizzata in una proprietà privata a corredo esclusivo della
stessa, non possiede una sua autonomia immobiliare, ma deve considerarsi
quale pertinenza dell'immobile esistente, in quanto destinata ad essere
usata a servizio dello stesso, nella sua configurazione di bene principale.
*

*Non essendo suscettibile di autonomo uso o sfruttamento, risulta attratta
nell'ambito della originaria destinazione residenziale dell'immobile cui
afferisce e non può essere qualificata come nuova costruzione.*

http://www.studiolegalemarella.it/giurisprudenza/edilizia/44/piscina-e-una-pertinenza/1431/



*Piscina interrata? Non è soggetta al rispetto delle distanze.*

*Con la sentenza in rassegna i giudici di Piazza Massari si inseriscono nel
solco granitico sviluppatosi in tema di piscine, precisando che la
disciplina sulle distanze, come disegnata nei suoi caratteri essenziali
dalla normativa contenuta nel codice civile (art. 873) e integrata dalle
N.T.A. degli strumenti urbanistici comunali, risponde all’esigenza di
prevenire la creazione di intercapedini dannose; sicché non può
evidentemente trovare applicazione rispetto ad interventi che si sviluppano
completamente sotto terra e rispetto ai quali quest’esigenza è elisa in
radice, come una piscina interamente interrata.*

http://www.studiolegalemarella.it/giurisprudenza/distanze-legali/58/piscina-interrata-non-e-soggetta-al-rispetto-delle-distanze/1430/



*Sanatoria con l'art. 37: non si applica il meccanismo del
silenzio-diniego.*

*In questo contesto i giudici di Via Flaminia hanno precisato che non può
ravvisarsi nella fattispecie di sanatoria di cui all'art. 37 un'ipotesi di
silenzio significativo in termini di accoglimento, dal momento che l'art.
37 non solo non prevede esplicitamente un'ipotesi di silenzio
significativo, a differenza dell'art. 36 del medesimo decreto, ma al
contrario stabilisce che il procedimento si chiuda con un provvedimento
espresso, con applicazione e relativa quantificazione della sanzione
pecuniaria a cura del responsabile del procedimento.*

http://www.studiolegalemarella.it/giurisprudenza/abusi-edilizi/11/sanatoria-con-l-art-37-non-si-applica-il-meccanismo-del-silenzio-diniego/1427/



*EDILTECNICO: Consueto appuntamento settimanale con la selezione delle
massime di sentenze per le materie dell’edilizia e dell’urbanistica.*

*Permesso in sanatoria: quando si calcolano gli oneri concessori?*

*Muro di recinzione di 2,50 mt.: serve permesso di costruire?*

*Fascia di rispetto cimiteriale per intervento privato: è ammesso ridurla?*

*Piscina: si può realizzare in fascia di rispetto cimiteriale?*

https://www.ediltecnico.it/78163/permesso-sanatoria-calcolo-oneri-concessori/



*Urbanistica: Ordine di demolizione ed alienazione del manufatto da
abbattere.*

*L'esecuzione dell'ordine di demolizione dell’opera abusiva, impartito dal
giudice con la sentenza di condanna, ai sensi dell’art. art. 31, co. 9,
D.P.R. n. 380/2001, non subisce gli effetti scaturenti da eventuale
alienazione del manufatto, anche se anteriore allo stesso provvedimento
giurisdizionale.*

*La realità (n.d.r. “dell’essere reale”) del provvedimento de quo determina
l’irrilevanza della colpevolezza del destinatario, potendo e dovendo lo
stesso essere eseguito anche nei confronti di soggetti estranei alla
commissione del reato, sicché la sua operatività non potrebbe in alcun modo
essere esclusa dalla alienazione a terzi della proprietà dell'immobile.*

http://lexambiente.it/materie/urbanistica/160-cassazione-penale160/14951-urbanistica-ordine-di-demolizione-ed-alienazione-del-manufatto-da-abbattere.html



*Manufatti o container per deposito attrezzi: quando serve il permesso di
costruire.*

*Il Tar Campania, Sez. II Napoli, nr. 1607/2020, ricorda che anche i
manufatti leggeri adibiti a depositi o magazzini rientrano, come indicato
nell’art. 3 lett. e, n. 5 del dpr nr. 380/2001, tra gli interventi edilizi
realizzabili previo rilascio del permesso di costruire, salvo che siano
volti a soddisfare esigenze meramente temporanee, ovvero una necessità
contingente, realizzata la quale l’intervento viene rimosso (è necessario
pertanto il permesso di costruire ex art. 10 d.P.R. 38072001, “**allorquando
vi sia un'oggettiva idoneità del manufatto a incidere stabilmente sullo
stato dei luoghi, essendo l'opera destinata a dare un'utilità prolungata
nel tempo, ancorché a termine, in relazione all'obiettiva e intrinseca
natura della costruzione**” Cons. Stato Sez. VI, 13 novembre 2019, n.
7792).*

*https://www.ingenio-web.it/26862-manufatti-o-container-per-deposito-attrezzi-quando-serve-il-permesso-di-costruire?utm_term=37459+-+https%3A%2F%2Fwww.ingenio-web.it%2F26862-manufatti-o-container-per-deposito-attrezzi-quando-serve-il-permesso-di-costruire&utm_campaign=La+Gazzetta+di+INGENIO&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=3549+-+1962+%282020-05-06%29
<https://www.ingenio-web.it/26862-manufatti-o-container-per-deposito-attrezzi-quando-serve-il-permesso-di-costruire?utm_term=37459+-+https%3A%2F%2Fwww.ingenio-web.it%2F26862-manufatti-o-container-per-deposito-attrezzi-quando-serve-il-permesso-di-costruire&utm_campaign=La+Gazzetta+di+INGENIO&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=3549+-+1962+%282020-05-06%29>*



*LA MANCATA ESPOSIZIONE DEL CARTELLO DI CANTIERE È PUNIBILE PENALMENTE.*

*La Corte di Cassazione riepiloga interessanti principi sull’obbligo di
esposizione del cartello di cantiere, riaffermando che la violazione
comporta la punibilità ai sensi dell’art. 44, D.P.R. nr. 380/2001.*

*La violazione penale sussiste ogni qual volta il regolamento edilizio
preveda l'apposizione del cartello, anche se non si tratti di permesso di
costruire.*

*https://www.legislazionetecnica.it/6325095/news-edilizia-appalti-professioni-tecniche-sicurezza-ambiente/la-mancata-esposizione-del-cartello-cantiere-punibile-penalmente
<https://www.legislazionetecnica.it/6325095/news-edilizia-appalti-professioni-tecniche-sicurezza-ambiente/la-mancata-esposizione-del-cartello-cantiere-punibile-penalmente>*



*NO ALLA CONFISCA SE LE OPERE COSTRUITE SU UNA LOTTIZZAZIONE ABUSIVA SONO
STATE ELIMINATE.*

*In tema di lottizzazione abusiva, l’eliminazione di tutte le opere
eseguite in attuazione dell’intento lottizzatorio, se dimostrata in
giudizio ed accertata dal giudice, rende superflua la confisca. *

*Questo quanto stabilito  dalla Terza sezione Penale della Cassazione
sentenza nr. 12640/2020, che, accogliendo quanto sostenuto della difesa in
merito al ripristino che costituisce manifestazione di volontà  e rientra
negli atti di pianificazione territoriale edilizia, urbanistica ed
ambientale, a tal riguardo precisa che il ripristino è comunque più
efficace rispetto ad un’eventuale autorizzazione in sanatoria a lottizzare
e quindi non supporta la confisca del bene.*

https://www.donnegeometra.it/portfolio/no-alla-confisca-se-le-opere-costruite-su-una-lottizzazione-abusiva-sono-eliminate/