CIRCOLARE ASSOCIAZIONE DONNE GEOMETRA

ACCERTAMENTO SINTETICO: E’ ONERE DEL CONTRIBUENTE DIMOSTRARE  CHE IL REDDITO NON ESISTE O ESISTE IN MISURA INFERIORE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche,
l'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede che gli uffici
finanziari possano determinare sinteticamente il reddito complessivo netto
del contribuente, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali
del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. "redditometro", e
tale metodo di accertamento dispensa l'Amministrazione finanziaria da
qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della
capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su di essi
e resta a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi
dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare
che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Questo, in
sintesi, il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, V Sezione Civile,
con l'Ordinanza n. 1244 del 21 gennaio 2020.

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