COMPRAVENDITA IMMOBILIARE – NOTA DI TRASCRIZIONE – TU SICUREZZA AGGIORNAMENTO LUGLIO 2018

COMPRAVENDITA IMMOBILIARE – LA NOTA DI TRASCRIZIONE E’ OPPONIBILE AI TERZI – CASSAZIONE 17054/2018

Il contenuto della “Nota di trascrizione” depositata presso l’Agenzia del territorio (ex Conservatoria dei registri Immobiliari” è l’unico opponibile a terzi, estranei alla vicenda negoziale, infatti è la nota che pubblicizza il rogito.
Una volta che la nota sia stata redatta e trascritta, il contenuto della pubblicità è solo quello che da questa si può desumere e chi se ne avvalga, non è gravato da nessun ulteriore onere di controllo.
Per tutelare la committenza è indispensabile che il tecnico incaricato all’assistenza  verifichi la  corrispondenza dei dati catastali sia nel momento della stesura dell’atto, sia durante la lettura da parte del rogante del contratto notarile.

TESTO UNICO SULLA SICUREZZA – AGGIORNAMENTO LUGLIO 2018

La nuova versione, rispetto a quella rilasciata a Maggio 2018 contiene in particolare la Rivalutazione, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell’1,9%, delle ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. n.81/08, nonché da atti aventi forza di legge (Decreto direttoriale dell’INL n. 12 del 6 giugno 2018 (avviso nella G.U. n. 140 del 19/06/2018), attuativo dell’art. 306, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.);

• Inserito il Decreto Direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018 – Rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza;
• Inserita la Legge 26 aprile 1974, n. 191, in materia di “Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato”, pubblicata sulla GU n.134 del 24/05/1974, coordinata con il decreto Presidente Repubblica 1° giugno 1979, n. 469 “Regolamento di attuazione della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato” (G.U. 26 settembre 1979, n. 264);
• Inserita la circolare n. 10 del 28/05/2018 – Rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all’impiego di ponteggi, ai sensi dell’art. 131, comma 5, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;
• Inseriti gli interpelli n. 3 del 16/05/2018, n. 4/2018 e n. 5/2018 del 25/06/2018;
• Sostituito il Decreto Direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018 con il Decreto Direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018– Diciottesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11.