IMU E TASI CAPANNONI: AGGIORNATI I COEFFICIENTI PER CALCOLARE IL VALORE DI CAPANNONI E FABBRICATI NON ACCATASTATI AI FINI DEI TRIBUTI LOCALI 2018

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 19 aprile 2018 del Ministero Economia e Finanze contenente l’aggiornamento dei coefficienti per il calcolo del valore di capannoni e fabbricati, che non risultano iscritti in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, ai fini Imu e Tasi.

Fabbricati “D”

Gli immobili interessati dal decreto (di cui all’art. 5, comma 3, del dlgs 30 dicembre 1992, n. 504) sono i fabbricati:
  • sforniti di rendita catastale
  • classificabili nel gruppo “D” (capannoni, centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, centri commerciali)
  • appartenenti ad imprese distintamente contabilizzati
In particolare, per fabbricati classificati nel gruppo catastale “D”, si intendono gli immobili non iscritti al catasto e, quindi, privi di rendita catastale, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
Di seguito l’elenco degli immobili appartenenti al gruppo catastale “D”:
  • D/1 Opifici
  • D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro)
  • D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro)
  • D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)
  • D/5 Istituto di credito,cambio e assicurazione (con fine di lucro)
  • D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)
  • D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
  • D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
  • D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio
  • D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole (fabbricati rurali)

I coefficienti, a cosa servono

I coefficienti servono per determinare la base imponibile, ai fini del calcolo dei due tributi locali Imu e Tasi, degli immobili interamente posseduti da imprese che li hanno distintamente contabilizzati in bilancio.

Base imponibile Imu e Tasi

La determinazione della base imponibile ai fini Imu e Tasi, applicabile fino all’anno nel quale gli immobili sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, è quella prevista dall’art. 5, comma 3 del dlgs n. 504/1992.
Più precisamente, la base imponibile dei fabbricati, non iscritti in catasto e perciò senza rendita certa viene determinata ogni anno, fino all’attribuzione della rendita nel seguente modo: applicando al valore che risulta dalle scritture contabili al 1° gennaio (o alla data di acquisizione, se successiva), al lordo delle quote di ammortamento, applicando per ciascun anno di formazione i coefficienti di rivalutazione, oggetto di aggiornamento annuale.

Il Decreto individua anche i Coefficienti di riferimento.