DIRETTORE DEI LAVORI – OK DEL CONSIGLIO DI STATO AL DECRETO MINISTE0RO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – IMU TERRENI AGRICOLI – CHIARIMENTI DAL MEF

DIRETTORE DEI LAVORI – OK DEL CONSIGLIO DI STATO AL DECRETO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Il Consiglio di Stato ha reso il parere – n. 360 del 12 febbraio 2018 – sul decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione, previsto dal nuovo Codice dei contratti.
SERVE PIÙ CHIAREZZA SUI CASI DI INCOMPATIBILITÀ. Per quanto riguarda l’art. 2 sui casi di incompatibilità, la Commissione “ribadisce quanto già osservato nel parere 3 novembre 2016, e cioè che la sede appropriata per la disciplina delle incompatibilità, per le limitazioni soggettive che ne discendono, è la legge; e inoltre che è dubbia la riconducibilità di tale profilo di disciplina alla delega di cui all’art. 111 del Codice. Fatta questa premessa, laddove si optasse per il mantenimento dell’articolo, occorrerebbe espungere dalla lett. a) l’aggettivo «nuovi» riferito agli incarichi professionali ricevuti dall’esecutore, che determinano l’incompatibilità del direttore dei lavori. L’incompatibilità è infatti ravvisabile anche se il direttore non ha mai ricevuto incarichi dall’esecutore”.
RAPPORTI CON IL RUP E IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA. Per quanto riguarda l’art. 3 (Rapporti con altre figure) Palazzo Spada pone in evidenza “l’opportunità di riformulare il comma 4, relativo ai rapporti tra il direttore dei lavori e il coordinatore per l’esecuzione del lavori previsto dal testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Non è in particolare chiara la funzione e la portata dell’inciso finale del primo periodo «ancorché rapportandosi con il direttore dei lavori», dopo l’enunciazione del principio secondo cui il coordinatore per la sicurezza nella fase dell’esecuzione opera «in piena autonomia». Del pari non è chiaro il ruolo di coordinamento tra queste due figure svolto dal RUP”.
Il Consiglio di Stato ricorda che “in base al citato testo unico di cui al d.lgs. n. 81 del 2008 il coordinatore è colui che assume tutti i compiti connessi alla sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori e le relative responsabilità (in particolare ai sensi dell’art. 92) e che vanno pertanto evitate previsioni normative che possano avallare interpretazioni derogatorie rispetto alle regole di carattere generale contenute nel testo unico di settore”.
IMU TERRENI AGRICOLI – CHIARIMENTI DAL MEF
Con la risoluzione n.17DF del 28 febbario 2018, il Dipartimento delle Finanze del Mef ha fornito chiarimenti inerenti l’esenzione Imu per i terreni agricoli.
La risoluzione riguarda la corretta applicazione della normativa afferente la disciplina agevolativa relativa all’imposta municipale propria nei confronti di coltivatori diretti (CD) e di imprenditori agricoli professionisti (IAP) iscritti nella previdenza agericola e titolari di trattamento pensionistico agricolo. Secondo quanto chiarito dal Mef, c’è compatibilità tra lo status di pensionato con la qualifica di CD e di IAP e con la possibilità per gli stessi di continuare ad essere iscritti nella previdenza agricola. E’ però verificare la sussistenza di tutti i requisiti di natura sia oggettiva che soggettiva, vale a dire:
  • Il possesso del fondo
  • La persistenza dell’utilizzazione agro-silvio-pastorale, mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo stesso
  • la qualità soggettiva di coltivatore diretto (CD) o di imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui all’art 1 del D.lgn ne 99 del 2004
  • l’iscrizione nella previdenza agricola.