SEQUESTRO IMMOBILE E INCIDENZA CARICO URBANISTICO – ESENZIONE IMU PER I COMUNI UBICATI NEI COMUNI MONTANI – SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

SEQUESTRO IMMOBILE E INCIDENZA CARICO URBANISTICO

L’incidenza di un intervento edilizio sul carico urbanistico deve essere considerata con riferimento all’aspetto strutturale e funzionale dell’opera ed è rilevabile anche nel caso di una concreta alterazione della originaria consistenza sostanziale di un manufatto in relazione alla volumetria, alla destinazione o alla effettiva utilizzazione tale da determinare un mutamento dell’insieme delle esigenze urbanistiche valutate in sede di pianificazione con particolare riferimento agli standard fissati dal D.M. 1444\68. Pertanto le non rilevanti dimensioni dell’ampliamento di un immobile, non costituisce pericolo anche relativamente al carico urbanistico, infatti esso  deve presentare il requisito della concretezza, in ordine alla sussistenza del quale deve essere fornita dal giudice adeguata motivazione (Sez. 3, n. 4745 del 12/12/2007 (dep.2008), Giuliano, Rv. 23878301; conf. Sez. 6, n. 21734 del 4/2/2008, P.M. in proc. Bianchi e altro, Rv. 240984; Sez. 2, n. 17170 del 23/4/2010, De Monaco, Rv. 246854; Sez. 3, n. 6599 del 24/11/2011 (dep.2012), Susinno, Rv. 252016; Sez. 3, n. 52051 del 20/10/2016, Giudici, Rv. 268812).

ESENZIONE IMU PER I COMUNI UBICATI NEI COMUNI MONTANI – SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

La Corte Costituzionale con la sentenza n.17 del 2 febbraio ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del Decreto Legge n. 4/2015, sollevate dal TAR del Lazio, riguardante l’esenzione dall’IMU per gli anni 2014 e 2015 dei terreni ubicati nei comuni classificati totalmente montani o parzialmente montani, in quest’ultimo caso se posseduti e condotti da CD e  IAP, di cui all’elenco predisposto dall’ISTAT.

Il TAR del Lazio sollevava la questione di legittimità costituzionale per lesione del principio della riserva di legge ex art. 23 Cost., in quanto i criteri di versamento dell’IMU – per quegli anni – sarebbero stati decisi con atto amministrativo, appunto l’elenco ISTAT, anziché con legge ordinaria come previsto dal suddetto art. 23 Cost. secondo cui nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge (e non quindi con un atto amministrativo).

La Consulta ha rigettato la questione di legittimità costituzionale poiché la norma censurata si sarebbe limitata a rinviare a un elenco preesistente, da qui l’erroneità del presupposto interpretativo del TAR, dato che il legislatore non avrebbe attribuito all’ISTAT alcun potere discrezionale in merito, limitandosi a recepire l’elencazione quale presupposto per l’esenzione dall’IMU.

L’inammissibilità delle questioni poste alla Corte Costituzionale comporta che la norma impugnata era ed è pienamente valida ed efficace, e pertanto risulta dovuto il tributo per gli anni 2014 e 2015 secondo le regole allora vigenti.