CONDONO EDILIZIO IN ZONA SISMICA – L’EDIFICIO VA DEMOLITO – INTRODUZIONE DEL BIM PER LE OPERE PUBBLICHE DI IMPORTO SUPERIORE AI 100 MILIONI DAL 27 GENNAIO 2018 

CONDONO EDILIZIO IN ZONA SISMICA – L’EDIFICIO VA DEMOLITO

Nelle zone sismiche gli abusi edilizi che compromettono la stabilità di un edificio vanno abbattuti, anche se sono stati oggetto di condono, a meno che non si sia in grado di dimostrare il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dalle leggi antisismiche e dunque che la sopraelevazione e la struttura sottostante sono idonee a fronteggiare il rischio sismico. A chiarirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n.  2115/2018. «In zona sismica, la sopraelevazione irrispettosa della specifica normativa tecnica deve considerarsi di per sé pericolosa e dunque va abbattuta anche se condonata».

Nella sentenza la Corte ricorda altresì i principi generali del diritto di sopraelevazione che spetta al proprietario dell’ultimo piano di un edificio, il quale (art. 1127 codice civile) ha facoltà di costruire sul proprio terrazzo o sul lastrico solare un nuovo piano o una struttura chiusa aumentando così l’altezza dello stabile a patto di essere in regola con le concessioni comunali ed i permessi di costruire prima di edificare la sopraelevazione.
I condomini possono opporsi alla sopraelevazione se:
  • le condizioni statiche dell’edificio non la consentono. Limite superabile solo se il proprietario viene autorizzato, con il consenso unanime dei condomini, all’esecuzione delle opere di rafforzamento e consolidamento necessarie a rendere idoneo l’edificio a sopportare il peso della nuova costruzione
  • questa pregiudica l’aspetto architettonico dell’edificio;
  • questa diminuisce notevolmente l’aria o la luce dei piani sottostanti.

INTRODUZIONE DEL BIM PER LE OPERE PUBBLICHE DI IMPORTO SUPERIORE AI 100 MILIONI DAL 27 GENNAIO 2018

L’obbligo del Bim entra in vigore nel 2019 per le grandi opere pubbliche secondo il  calendario fissato dal decreto Bim (Dm Infrastrutture n.560/2017pubblicato da Mit lo scorso 12 gennaio).
Il primo appuntamento concreto scatterà appunto nel 2019 e riguarderà tutti i progetti pubblici di importo superiore a cento milioni. Poi, dal primo gennaio 2020, si passerà alle opere di importo superiore ai 50 milioni. Dal 2021 a quelle superiori ai 15 milioni. Fino al 2025, quando saranno coinvolte dall’obbligo di utilizzare il Bim nella progettazione e gestione anche le opere sotto il milione.
Però di fatto, tutti i progetti di opere pubbliche che non sono stati ancora avviati ma sono partiti dal 27 gennaio 2018 rientrano nel campo di applicazione del decreto. Quindi, il Bim può e deve essere utilizzato fin da subito, se lo Studio di progettazione è pronto, i progettisti sono formati e il software è stato acquistato.
La possibilità di ricorrere al Bim prima delle scadenze obbligatorie indicate dal decreto viene menzionata nell’articolo 56 che stabilisce che le stazioni appaltanti in regola con gli obiettivi di formazione del personale e dotate di adeguate attrezzature informatiche, dal 27 gennaio 2018 potranno richiedere a imprese e progettisti di gestire tramite Bim nuove opere, interventi di recupero, riqualificazioni e varianti. Nell’articolo 9 sull’entrata in vigore, le stazioni appaltanti hanno anche la facoltà di richiedere la gestione in Bim delle varianti di interventi banditi anche prima dell’entrata in vigore del decreto. Il passaggio al BIM è un passo importante per il settore delle costruzioni.
L’adozione “di metodi e strumenti elettronici” (cit. Art.23 comma 13 Dlgs 50/16) rappresenta l’occasione per innovare la modalità in cui vengono realizzate, gestite e comunicate tutte le informazioni relative ad un progetto; la smaterializzazione del dato, la digitalizzazione delle informazioni attraverso modelli progettuali virtualizzati, la loro gestione attraverso piattaforme interoperabili, ci proiettano in un futuro in cui si ridurranno significativamente gli errori e sarà estremamente più facile comunicare, gestire e controllare il risultato del lavoro del progettista