Sulla Gazzetta ufficiale n. 79 sono stati pubblicati due decreti legislativi – n. 41 e n. 42 del 17 febbraio 2017 – in materia di inquinamento acustico, in attuazione della delega di cui all’articolo 19 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, approvati il 17 febbraio scorso in via definitiva dal Consiglio dei ministri. I due provvedimenti, che entreranno in vigore il 19 aprile 2017, prevedono, rispettivamente:
-1) l’armonizzazione delle norme italiane in materia di inquinamento acustico (articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h)) con la direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale;
-2) l’armonizzazione della norme nazionali in materia con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento CE n. 765/2008 (articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m)).
Il primo decreto legislativo ha l’obiettivo di ridurre le procedure di infrazione comunitaria aperte nei confronti dell’Italia in materia di rumore ambientale, operando una razionalizzazione della tempistica riguardante la trasmissione delle mappe acustiche e dei relativi piani d’azione, assicurando nel contempo anche l’informazione del pubblico.
L’intervento normativo, inoltre, risolve in modo definitivo alcune criticità, riguardanti in particolare l’applicazione dei valori limite, il coordinamento tra i vari strumenti di pianificazione, nonché la valutazione dell’impatto acustico nella fase progettuale delle infrastrutture, al fine del contenimento dell’inquinamento derivante dal rumore per la salvaguardia della popolazione.
NORME PER GLI IMPIANTI EOLICI. Si prevede una specifica disciplina delle attività fonte di rumore ambientale, fino ad oggi escluse dalla normativa, quali gli impianti eolici, le aviosuperfici, le elisuperfici, le idrosuperfici, le attività e discipline sportive e le attività di autodromi e piste motoristiche.
TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA. Il Capo VI del decreto stabilisce i criteri generali per l’esercizio della professione di tecnico competente in acustica, di cui all’articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. La professione di tecnico competente in acustica rientra tra le professioni non organizzate in ordini o collegi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.
E’ istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, l’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, sulla base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome; la domanda di iscrizione nell’elenco è presentata secondo le modalita’ di cui all’allegato 1.
Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede direttamente alla gestione e pubblicazione, mediante idonei sistemi informatici da sviluppare in collaborazione con ISPRA, dell’elenco cui e’ dato accesso alle regioni per gli adempimenti di competenza, con le modalita’ stabilite dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposite linee guida.
L’elenco deve contenere, per ciascuno degli iscritti, il cognome, il nome, il titolo di studio, il luogo e la data di nascita, la residenza, la nazionalita’, il numero d’iscrizione nell’elenco nonche’, ove presente, gli estremi del provvedimento di riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica, rilasciato dalla regione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998.
Ai fini del rispetto della riservatezza, i tecnici competenti in acustica possono richiedere che alcuni dati non sono resi pubblici; possono inoltre richiedere la pubblicazione di ulteriori dati di contatto, atti ad individuare il recapito professionale. In ogni caso, devono essere resi pubblici i dati relativi a nome, cognome, titolo di studio e numero di iscrizione nell’elenco.
Coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica da parte della regione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono presentare alla regione stessa, nei modi e nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, istanza di inserimento nell’elenco secondo quanto previsto nell’allegato 1, punto 1. Le regioni provvedono all’inserimento dei richiedenti nell’elenco.
I dipendenti pubblici non iscritti nell’elenco e che svolgono attivita’ di tecnico competente in acustica nelle strutture pubbliche territoriali ai sensi dell’articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, possono continuare a svolgere tale attivita’ esclusivamente nei limiti e per le finalita’ derivanti dal rapporto di servizio con la struttura di appartenenza. Le predette strutture possono prevedere corsi di formazione per il personale ai fini dell’iscrizione nell’elenco.
Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all’aggiornamento dell’elenco ed effettua verifiche periodiche dei requisiti e dei titoli autocertificati.
Le modalita’ procedurali per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco, nonche’ per l’aggiornamento professionale sono disciplinate all’allegato 1 al presente decreto.
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE. All’elenco puo’ essere iscritto chi e’ in possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificato in allegato 2, e di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) avere superato con profitto l’esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto della legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo lo schema di corso di cui all’allegato 2;
b) avere superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell’allegato 2;
c) avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in allegato 2;
d) aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale.
In via transitoria, per un periodo di non piu’ di cinque anni dalla data del presente decreto, all’elenco puo’ essere iscritto chi e’ in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturita’ scientifica e dei seguenti requisiti:
a) aver svolto attivita’ professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell’avvio alla regione di residenza, in modo non occasionale, in collaborazione con un tecnico competente ovvero alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all’articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, attestata da idonea documentazione. La non occasionalita’ dell’attivita’ svolta e’ valutata tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno. Per attivita’ professionale in materia di acustica applicata si intende:
1) effettuazione di misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformita’ dei valori riscontrati ai limiti di legge;
2) partecipazione o collaborazione a progetti di bonifica acustica;
3) redazione o revisione di zonizzazione acustica;
4) redazione di piani di risanamento;
5) attivita’ professionali nei settori dell’acustica applicata all’industria ovvero acustica forense;
b) avere superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell’allegato 2.
L’idoneita’ dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti e’ verificata dalla regione o provincia autonoma.
Allo stesso elenco nominativo possono essere iscritti coloro che sono in possesso di requisiti acquisiti in altro Stato membro dell’Unione europea, valutabili come equipollenti, ai sensi della normativa vigente, a quelli previsti.
MACCHINE RUMOROSE OPERANTI ALL’APERTO. L’altro decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri razionalizza la disciplina sulle macchine rumorose operanti all’aperto, con particolare riguardo a quelle importate da Paesi extracomunitari e poste in commercio nella distribuzione di dettaglio, affidando la responsabilità in materia agli importatori presenti sul territorio comunitario, colmando così un vuoto normativo e garantendo maggiore sicurezza all’utenza.
Il provvedimento mira anche a raggiungere obiettivi di semplificazione nei procedimenti di autorizzazione e di certificazione, anche con una revisione dei requisiti richiesti agli organismi di certificazione.
Viene infine rafforzata la disciplina sanzionatoria, conferendo all’Istituto Superiore della Protezione ambientale (Ispra) maggiori poteri di accertamento e verifica.
-1) l’armonizzazione delle norme italiane in materia di inquinamento acustico (articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h)) con la direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale;
-2) l’armonizzazione della norme nazionali in materia con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento CE n. 765/2008 (articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m)).
Il primo decreto legislativo ha l’obiettivo di ridurre le procedure di infrazione comunitaria aperte nei confronti dell’Italia in materia di rumore ambientale, operando una razionalizzazione della tempistica riguardante la trasmissione delle mappe acustiche e dei relativi piani d’azione, assicurando nel contempo anche l’informazione del pubblico.
L’intervento normativo, inoltre, risolve in modo definitivo alcune criticità, riguardanti in particolare l’applicazione dei valori limite, il coordinamento tra i vari strumenti di pianificazione, nonché la valutazione dell’impatto acustico nella fase progettuale delle infrastrutture, al fine del contenimento dell’inquinamento derivante dal rumore per la salvaguardia della popolazione.
NORME PER GLI IMPIANTI EOLICI. Si prevede una specifica disciplina delle attività fonte di rumore ambientale, fino ad oggi escluse dalla normativa, quali gli impianti eolici, le aviosuperfici, le elisuperfici, le idrosuperfici, le attività e discipline sportive e le attività di autodromi e piste motoristiche.
TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA. Il Capo VI del decreto stabilisce i criteri generali per l’esercizio della professione di tecnico competente in acustica, di cui all’articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. La professione di tecnico competente in acustica rientra tra le professioni non organizzate in ordini o collegi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.
E’ istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, l’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, sulla base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome; la domanda di iscrizione nell’elenco è presentata secondo le modalita’ di cui all’allegato 1.
Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede direttamente alla gestione e pubblicazione, mediante idonei sistemi informatici da sviluppare in collaborazione con ISPRA, dell’elenco cui e’ dato accesso alle regioni per gli adempimenti di competenza, con le modalita’ stabilite dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposite linee guida.
L’elenco deve contenere, per ciascuno degli iscritti, il cognome, il nome, il titolo di studio, il luogo e la data di nascita, la residenza, la nazionalita’, il numero d’iscrizione nell’elenco nonche’, ove presente, gli estremi del provvedimento di riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica, rilasciato dalla regione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998.
Ai fini del rispetto della riservatezza, i tecnici competenti in acustica possono richiedere che alcuni dati non sono resi pubblici; possono inoltre richiedere la pubblicazione di ulteriori dati di contatto, atti ad individuare il recapito professionale. In ogni caso, devono essere resi pubblici i dati relativi a nome, cognome, titolo di studio e numero di iscrizione nell’elenco.
Coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica da parte della regione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono presentare alla regione stessa, nei modi e nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, istanza di inserimento nell’elenco secondo quanto previsto nell’allegato 1, punto 1. Le regioni provvedono all’inserimento dei richiedenti nell’elenco.
I dipendenti pubblici non iscritti nell’elenco e che svolgono attivita’ di tecnico competente in acustica nelle strutture pubbliche territoriali ai sensi dell’articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, possono continuare a svolgere tale attivita’ esclusivamente nei limiti e per le finalita’ derivanti dal rapporto di servizio con la struttura di appartenenza. Le predette strutture possono prevedere corsi di formazione per il personale ai fini dell’iscrizione nell’elenco.
Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all’aggiornamento dell’elenco ed effettua verifiche periodiche dei requisiti e dei titoli autocertificati.
Le modalita’ procedurali per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco, nonche’ per l’aggiornamento professionale sono disciplinate all’allegato 1 al presente decreto.
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE. All’elenco puo’ essere iscritto chi e’ in possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificato in allegato 2, e di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) avere superato con profitto l’esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto della legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo lo schema di corso di cui all’allegato 2;
b) avere superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell’allegato 2;
c) avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in allegato 2;
d) aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale.
In via transitoria, per un periodo di non piu’ di cinque anni dalla data del presente decreto, all’elenco puo’ essere iscritto chi e’ in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturita’ scientifica e dei seguenti requisiti:
a) aver svolto attivita’ professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell’avvio alla regione di residenza, in modo non occasionale, in collaborazione con un tecnico competente ovvero alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all’articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, attestata da idonea documentazione. La non occasionalita’ dell’attivita’ svolta e’ valutata tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno. Per attivita’ professionale in materia di acustica applicata si intende:
1) effettuazione di misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformita’ dei valori riscontrati ai limiti di legge;
2) partecipazione o collaborazione a progetti di bonifica acustica;
3) redazione o revisione di zonizzazione acustica;
4) redazione di piani di risanamento;
5) attivita’ professionali nei settori dell’acustica applicata all’industria ovvero acustica forense;
b) avere superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell’allegato 2.
L’idoneita’ dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti e’ verificata dalla regione o provincia autonoma.
Allo stesso elenco nominativo possono essere iscritti coloro che sono in possesso di requisiti acquisiti in altro Stato membro dell’Unione europea, valutabili come equipollenti, ai sensi della normativa vigente, a quelli previsti.
MACCHINE RUMOROSE OPERANTI ALL’APERTO. L’altro decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri razionalizza la disciplina sulle macchine rumorose operanti all’aperto, con particolare riguardo a quelle importate da Paesi extracomunitari e poste in commercio nella distribuzione di dettaglio, affidando la responsabilità in materia agli importatori presenti sul territorio comunitario, colmando così un vuoto normativo e garantendo maggiore sicurezza all’utenza.
Il provvedimento mira anche a raggiungere obiettivi di semplificazione nei procedimenti di autorizzazione e di certificazione, anche con una revisione dei requisiti richiesti agli organismi di certificazione.
Viene infine rafforzata la disciplina sanzionatoria, conferendo all’Istituto Superiore della Protezione ambientale (Ispra) maggiori poteri di accertamento e verifica.