Industria 4.0 – circolare n. 4/E Agenzia delle Entrate – ammortamento (impianti tecnologici) 

Il Ministero dello Sviluppo Economico e Agenzia delle Entrate hanno pubblicato la circolare n. 4/E  con i chiarimenti sulle misure fiscali avviate per dare sostegno all’ammodernamento delle imprese e alla loro trasformazione tecnologica e digitale verso lo sviluppo dell’Industria 4.0.

Il documento chiarisce per quali categorie di beni scattano i bonus super e iper ammortamento, quali sono i termini temporali di riferimento e le scadenze.In particolare, la Legge di Bilancio 2017 ha previsto la proroga del super ammortamento e ha introdotto l’iper ammortamento, una maggiorazione del 150% del costo di acquisizione di determinati beni per la trasformazione dell’impresa in chiave tecnologica e digitale 4.0 ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Nella circolare, inoltre, vengono fornite indicazioni sull’ulteriore maggiorazione del 40% sul costo di acquisto di beni strumentali immateriali (tra cui, alcuni software, sistemi IT e attività di system integration), prevista sempre dalla Legge di Bilancio per i soggetti che beneficiano già dell’iper ammortamento.

Il paragrafo 9 della circolare riguarda il Super ammortamento degli impianti fotovoltaici ed eolici e stabilisce che i contribuenti possano fruire del super ammortamento, qualora ve ne siano i presupposti, sulle componenti impiantistiche, tra cui i pannelli fotovoltaici, delle centrali fotovoltaiche ed eoliche in quanto tali componenti non rientrano nelle ipotesi di esclusione previste dall’articolo 1, comma 93, della legge di stabilità 2016 (investimenti in fabbricati e costruzioni o in beni materiali strumentali che hanno coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%).
A tali componenti è applicabile l’aliquota di ammortamento fiscale del 9 per cento prevista dalla circolare n. 36/E per i beni mobili.
Restano ammortizzabili all’aliquota del 4% i costi relativi alle componenti immobiliari delle centrali fotovoltaiche ed eoliche.