Cassazione – Sopraelevazione in legno e conglomerato cementizio 

La Sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 17085 del 2016, ha affermato che la sopraelevazione in legno e con pareti perimetrali in muratura, pur essendo un abuso edilizio non configura una violazione delle norme che regolano i conglomerati cementizi.
Nel caso analizzato dalla Cassazione, l’imputato ha sopraelevato un manufatto con una struttura portante realizzata con travi e pilastri di legno e pareti perimetrali costruite in muratura, che non ha comportato la utilizzazione né di cemento armato né di altri elementi strutturali in metallo.
Richiamando la giurisprudenza precedente (Cass. pen., Sez. III, 17 aprile 2014, n. 17022), formatasi sul punto, la Cassazione ha concluso che le disposizioni delle quali è stata contestata la violazione riguardano, solo la disciplina penale di manufatti la cui tenuta statica sia assicurata tramite l’uso e l’applicazione di opere in cemento armato ovvero di elementi strutturali in acciaio o in altri metalli con funzione portante.
La Cassazione ha preso atto che la contestazione concerneva la realizzazione del manufatto, in violazione degli artt. 64, 65, 71 e 72 del d PR n. 380 del 2001, in assenza di un progetto esecutivo redatto da tecnico abilitato, senza che la direzione dei relativi lavori sia stata assunta da tecnico a ciò abilitato ed in assenza della preventiva denunzia delle opere da realizzare al Comune ovvero all’Ufficio provinciale del Genio civile.
La posizione della Cassazione parte dalla considerazione che, in tema di reati edilizi, spesso accade di imbattersi nella consumazione necessaria o occasionale di ulteriori e diversi reati, venendo in rilievo una serie di fattispecie di reato, collegate ai reati edilizi in senso stretto, che trovano occasione in questi ultimi e che riguardano la disciplina delle opere eseguite in cemento armato.
Occorre quindi individuare in primo luogo quali siano in concreto le opere per le quali è richiesta la denuncia dei lavori al competente ufficio comunale e l’inoltro all’ufficio tecnico regionale e, conseguentemente, per quali opere è necessaria l’iniziativa penale in caso di inosservanza dell’obbligo di denuncia. L’ambito applicativo della normativa in esame riguarda tutte le opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso (nel quale si imprime artificialmente una sollecitazione addizionale tale da assicurare l’effetto statico voluto) e le strutture metalliche, che assolvano ad una funzione statica.
Parte della giurisprudenza ha sostenuto che il riferimento normativo al “complesso di strutture” in conglomerato cementizio contenuto nel D.P.R. n. 380/01, comporta che un’opera, per essere sottoposta alla disciplina in oggetto, debba risultare dal concorso di una pluralità di strutture e che restino fuori da tale normativa le opere costituite da una struttura unica, come ad esempio, il solaio di una stalla o l’architrave di una porta.