Cassazione – Responsabilita’ dell’appaltatore: dieci anni anche per i gravi difetti nelle ristrutturazioni

La responsabilità aggravata dell’appaltatore ex art.1669 del Codice Civile, per i “gravi difetti” scatta non solo per una nuova costruzione ma anche per una ristrutturazione. E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (Sez. Unite), che nella sentenza 7756/2017, ricordano che la giurisprudenza prevalente si è espressa per l’estensibilità della norma anche alle ipotesi di interventi di tipo “manutentivo-modificativo” destinati ad avere una lunga durata nel tempo.
Nel caso di specie, l’appaltatore è stato dichiarato responsabile per delle fessurazioni interne ed esterne al fabbricato.
Secondo la Cassazione quindi, anche opere più limitate, oggetto di riparazioni straordinarie, ristrutturazioni, restauri o altri interventi di natura immobiliare possono “rovinare” o presentare evidente pericolo di rovina del manufatto, tanto nella parte riparata o modificata quanto in quella diversa e preesistente che sia coinvolta per ragioni di statica.
Per quel che riguarda i “gravi difetti“, sono tali ad esempio lo scollamento notevole delle mattonelle del pavimenti dei singoli appartamenti, le infiltrazioni di acqua nelle murature, l’inadeguatezza delle fosse biologiche, il disfacimento dell’intonaco esterno dell’edificio.
In tutti questi casi, in passato, la Cassazione ha applicato il sopracitato art.1669 cc: a conferma della “giusta” ricomprensione dei gravi difetti nelle ristrutturazioni c’è quindi la compromossione del godimento normale del bene.