Il Ministero del Lavoro ha chiarito che se il Durc è irregolare non è possibile effettuare i lavori. Nello specifico, con l’Interpello n. 1/2016 del 21 marzo 2016, era stato chiesto di chiarire la nozione di “assenza del documento unico di regolarità contributiva” ed in particolare se la presenza di un Durc irregolare equivale all’assenza del documento stesso e se inoltre è ammissibile la sospensione dei lavori da parte dell’Amministrazione.
Il Ministero ha chiarito che con l’introduzione del Durc online (dm 30 gennaio 2015), non è possibile parlare di “Durc irregolare”: un’eventuale irregolarità contributiva, infatti, non consente affatto il rilascio del Durc (e quindi il Durc può solo essere “regolare”).
E’ stato precisato che nel sistema online, le verifiche non danno esiti positivi, è prevista una procedura di regolarizzazione e solo dopo il completamento di questa procedura può essere rilasciato il Durc.
Nei lavori privati è il committente che deve chiedere il Durc a impresa e lavoratori autonomi per verificare la loro idoneità tecnico professionale, ma non deve più trasmetterlo all’Amministrazione prima dell’inizio lavori.
In caso di lavori pubblici, invece, il documento deve essere acquisito d’ufficio.
In merito al quesito sul Durc e la sospensione del titolo abilitativo, il Ministero ha chiarito che la mancata regolarità contributiva, ovvero l’assenza del Durc, determina la sospensione del titolo abilitativo e quindi l’impossibilità di effettuare i lavori.