Il condominio non è responsabile dei danni derivanti da appalti. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, sentenza 14000/2015, respingendo le domande risarcitorie avanzate dai comproprietari di un appartamento per i danni subiti a causa di infiltrazioni d’acqua provenienti dal canale di gronda, in corrispondenza del sottotetto e delle parerti perimetrali esterne dal lato dello stabile. Per risolvere i disagi lamentati dai proprietari, l’assemblea condominiale aveva deliberato il conferimento di lavori ad un’impresa che, tuttavia, non aveva lavorato a regola d’arte, mancando di sostituire la gronda e di intervenire più incisivamente per rimuovere la fonte delle infiltrazioni. Ciononostante, per gli ingenti danni subiti a causa della non corretta e incompleta esecuzione dei lavori i condomini non possono pretendere che ne risponda il condominio, in quanto la legittimazione passiva dell’azione deve attribuirsi in concreto in capo all’impresa appaltatrice, o al direttore dei lavori che abbia certificato, contrariamente alle evidenze, la regolare conclusione dei lavori, quale controparte del rapporto negoziale. La Cassazione ha evidenziato che, per quanto riguarda il contratto d’appalto, la corresponsabilità del committente può configurarsi solo in caso di specifica violazione di regole di condotta sanzionabile ex art. 2043 c.c. e, in particolare, per culpa in eligendo per essere stata affidata l’opera a impresa inidonea ovvero nel caso in cui l’appaltatore sia stato mero esecutore di ordini.