COVID-19 – NUOVE DISPOSIZIONI DPCM DEL 22/02/2020

Cari colleghi,
come è noto le nostre Autorità governative e sanitarie, nell’appena trascorso fine settimana, con l’intento di contrastare la diffusione del virus COVID-19, hanno deciso di aumentare il numero e le tipologie di attività lavorative che dovranno essere sospese.
Ieri, domenica 22 marzo, a tarda sera, dopo quasi un giorno di elaborazione dal primo annuncio delle misure che si intendevano adottare, è stato diramato il D.P.C.M. 22.03.2020 che si allega.
All’art. 1, lettera a), secondo capoverso, il rammentato Decreto recita: “Le attività professionali non sono sospese restando ferme le disposizioni di cui all’art. 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
Quindi, con le prescrizioni del richiamato D.P.C.M. 11.03.2020, le attività professionali non sono sospese e si reputa ingeneri soltanto confusione la presenza, solo di alcuni codici ATECO relativi alle attività professionali non sospese, nell’elenco di cui all’allegato 1, stante il far riferimento al medesimo allegato esclusivamente al primo capoverso della lettera a) ove si parla delle attività produttive e commerciali, tra cui non rientrano certamente le nostre, trattate infatti nel paragrafo successivo.
            Si rileva inoltre, dalla combinata lettura dei rammentati codici ATECO riportati nell’elenco dell’allegato 1, con quelli di tutto il settore delle costruzioni, che sono sospese le attività dei cantieri edili ad esclusione di quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strade e ferrovie, opere di pubblica utilità e altre opere di ingegneria civile.
            Per quanto occorrer possa, si rammenta comunque di attenersi, anche per i cantieri edili che rimangono attivi, il rispetto delle norme di sicurezza, dettate nello specifico, dagli organi di vigilanza per questa particolare circostanza emergenziale.
Le disposizioni emanate sono valide fino al 3 aprile 2020 e il fermo delle attività sospese varrà, dopo l’eventuale messa in sicurezza ed evasione degli ordini in corso, a far data dal 25 marzo 2020.
In conclusione, pur prendendo doverosamente atto delle richiamate nuove disposizioni governative, stante il prolungarsi dell’emergenza sanitaria in atto su tutto il territorio nazionale, con in particolare alcune aree diffusamente quanto dolorosamente interessate, con l’obbiettivo di contrastare nella maniera più efficace e celere possibile la proliferazione del virus COVID-19, si ravvisa l’obbligo di raccomandare, per chi è possibile e lo ritiene, di astenersi dal recarsi presso il proprio studio, dove peraltro l’attività dovrebbe essere svolta con le prescrizioni e limitazioni di cui all’art. 1, punto 7, del D.P.C.M. 11 marzo 2020.
Certi che vorrete comprendere le ragioni di responsabilizzazione che il momento richiede, nel rispetto della salute di ciascuno e che sottintendono alla raccomandazione sopra espressa, gradite cordiali saluti.
Prato lì 22.03.2020                    Il Presidente (Geom. Pieraccini Alessandro)

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