In merito allo svolgimento della attività di Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili in fase di progettazione o di esecuzione dei lavori, si precisa che il Geometra in regola con l’obbligo di aggiornamento previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i., sebbene sospeso dall’Albo anche per motivi disciplinari, può continuare a svolgere l’attività di Coordinatore per la Sicurezza in Cantiere, in quanto per lo svolgimento di tale attività la normativa non richiede l’iscrizione all’Albo o al Collegio. Resta inteso che rimane precluso nel periodo di sospensione lo svolgimento di tutte le attività per le quali è richiesta l’iscrizione all’Albo e che l’eventuale svolgimento di attività professionale riservata costituisce esercizio abusivo della professione (art. 348 Codice Penale).
Distinti saluti.
Il Presidente
Alessandro Pieraccini