ISA 2019: LA GUIDA – DECRETO CRESCITA

ISA 2019: LA GUIDA

Come si applicano, quale la platea di contribuenti che li devono utilizzare, come si presenta la comunicazione, esempi concreti: l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova Guida sugli ISA, gli indici sintetici di affidabilità fiscale che sostituiscono gli studi di settore dal periodo di imposta 2018.
Si tratta di indicatori «costruiti con una metodologia statistico-economica basata su dati e informazioni contabili e strutturali relativi a più periodi d’imposta», che «consentono agli operatori economici di valutare autonomamente la propria posizione e di verificare il grado di affidabilità su una scala di valori che va da 1 a 10».
Per i contribuenti che risultano affidabili ci sono benefici premiali, ad esempio sul fronte dei controlli fiscali, riduzione termini di accertamento, esonero visto di conformità per compensare i crediti d’imposta.
Ci sono poi esclusioni che dipendono dalla situazione del contribuente in un determinato periodo d’imposta. Niente Isa nell’anno di inizio o cessazione attività, quando il contribuente non si trova in condizioni di normale svolgimento dell’attività, ricavi o compensi sopra i 5 mln 164mila 569 euro, applicazione del regime forfettario. Inoltre, non si applicano gli ISA in presenza dell’esercizio di più attività d’impresa, non rientranti nello stesso ISA, nel caso in cui i ricavi dell’attività non prevalente superino il 30% del dichiarato.
I benefici cambiano a seconda del punteggio: il riferimento è il provvedimento del direttore delle Entrate del 10 maggio 2019. Ecco una tabella riassuntiva.

Benefici premiali

ISA pari o superiore a 8
Esonero visto di conformità compensazione crediti fino a 50mila euro sulla dichiarazione annuale Iva periodo d’imposta 2019;esonero visto di conformità compensazione credito Iva infrannuale fino a 50mila euro, maturato nei primi tre trimestri periodo d’imposta 2020;esonero visto di conformità compensazione dei crediti fino a 20mila euro, maturati sulle dichiarazioni relative a imposte sui redditi e Irap periodo d’imposta 2018;anticipazione di un anno termini di decadenza attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, Dpr 600/73, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, Dpr 633/72 per l’Iva.
ISA pari o superiore a 8,5
Esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articolo 39, comma 1, lettera d, secondo periodo, del Dpr n. 600/73, e articolo 54, comma2, secondo periodo, Dpr 633/72).
ISA pari a superiore a 9
Esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articolo 39, comma 1, lettera d, secondo periodo, del Dpr n. 600/73, e articolo 54, comma2, secondo periodo, Dpr 633/72);non si applica la disciplina delle società non operative (articolo 30 della legge n. 724/94), anche ai fini del comma 36-decies, secondo periodo,  articolo 2 dl 138/2011;niente determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38 del Dpr n. 600/73), se non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.


Interessanti a questo proposito i numeri forniti dall’Agenzia delle Entrate sulla platea dei contribuenti: fra i 3,6 mln di contribuenti interessati agli ISA, solo 700mila ha i requisiti per ottenere almeno 9 (raggiungendo quindi i massimi benefici). Sono invece il 40% coloro che non raggiungerebbero la sufficienza.
Le sanzioni in caso di errori e omissioni vanno da 250 a 2mila euro, e si applicano in caso di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell’applicazione degli Isa, comunicazione inesatta o incompleta degli stessi dati. Prima di contestare la violazione, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate deve mettere a disposizione del contribuente le informazioni in suo possesso, invitandolo a eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.
La modulistica 2019 è stata approvata con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2019 (poi modificata con i successivi provvedimenti del 15 febbraio, del 10 maggio e del 4 giugno 2019). I modelli sono disponibili sul sito dell’Agenzia. Il modello si presenta contestualmente al modello Redditi, di cui costituisce parte integrante (bisogna barrare l’apposita casella sul frontespizio).
 

DECRETO CRESCITA – TESTO E NOVITA’ NELLA LEGGE DI CONVERSIONE

Manca poco per la conversione in legge del DL n. 34/2019 che entro il 29 giugno 2019 dovrà essere approvato anche dal Senato in via definitiva. Rispetto al testo originario sono molte le novità introdotte nel corso dell’iter di conversione e tra gli emendamenti uno dei più rilevanti è quello che proroga i versamenti delle imposte sui redditi al 30 settembre 2019. Si va verso la nuova scadenza della dichiarazione dei redditi al 30 novembre già dal 2019 così come è vicina la riapertura della pace fiscale, con il saldo e stralcio e la rottamazione ter delle cartelle la cui scadenza viene fissata al 30 luglio.C’è anche la moratoria delle sanzioni sullo scontrino elettronico nella legge di conversione del decreto n. 34/2019, e le modifiche alle regole sulla lotteria degli scontrini che premieranno i contribuenti che pagano con carte o bancomat.
Nel testo ufficiale pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ad oggi, sono in totale 51 gli articoli che regolano le misure previste, con novità in materia fiscale e di investimento che riguardano imprese, famiglie e singoli professionisti.
Tra gli emendamenti approvati, le novità che entrano nel Decreto Crescita 2019 sono le seguenti:

  • soppressione dell’obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca e distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni. Addio infatti alle sanzioni per chi si dimentica di confermare l’opzione per la cedolare secca sugli affitti al momento della proroga del contratto (ad esempio, quando inizia il secondo quadriennio in un contratto di locazione “4+4”). Il decreto crescita nella rubrica dell’articolo 3-bis parla di «Soppressione dell’obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca». In realtà, viene solo cancellata la norma che prevede le sanzioni (100 euro ridotti a 50 entro i primi 30 giorni). È chiaro, però, che a questo punto la mancata presentazione del modello Rli per confermare la cedolare non comporterà più la decadenza dal regime (già eliminata per legge dal 2016), né la multa. Si ritiene che l’eliminazione valga anche per il passato, in virtù del favor rei.
  • Il codice per gli affitti brevi. Prevista la creazione di una banca dati pubblica delle strutture ricettive e degli immobili destinati all’attività di locazione breve. Alcune Regioni come la Lombardia e la Sardegna, lo hanno già fatto. Ma l’obbligo è generalmente contestato dai proprietari. I dettagli applicativi sono affidati a un decreto ministeriale da adottare entro 30 giorni dalla conversione. Comunque ogni struttura o casa locata dovrà avere un codice identificativo e dovrà usarlo «in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza». Lo stesso codice dovrà essere usato anche dai gestori di portali internet e dagli agenti immobiliari. Per chi non si adegua, sanzioni da 500 a 5mila euro, maggiorate del doppio in caso di reiterazione.
  • Imposte e morosità degli affitti.Viene ritoccata anche la norma (articolo 26 del Tuir) secondo cui i redditi fondiari sono tassati in base alla “maturazione” e non alla “effettiva percezione”. È la disposizione in virtù della quale i possessori di immobili locati pagano anche sul canone non incassato, finché non viene risolto il contratto. Per gli affitti abitativi, si può “smettere” di pagare le tasse solo da quando si conclude il procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità del conduttore. L’unica consolazione è che il locatore matura un credito d’imposta in relazione alle tasse pagate su canoni che il giudice accerta non essere stati incassati. Ma occorre aspettare l’iter giudiziario, per l’appunto. Questa regola continua a valere per tutti i contratti stipulati quest’anno. Per quelli siglati dal 1° gennaio 2020, invece, il decreto crescita prevede la possibilità di non versare le imposte sui canoni la cui mancata percezione sia «comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento».
  • Al Fisco i dati sugli inquilini. Sempre per gli affitti brevi, viene previsto – anche qui con norma ancora da attuare – che i dati comunicati dai locatori alla Polizia di Stato saranno forniti all’agenzia delle Entrate dal ministero dell’Interno (in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva). Il Fisco potrà usarli per controllare il pagamento delle imposte. E li comunicherà ai Comuni che potranno verificare il versamento dell’imposta di soggiorno. 
    Ancora in tema di affitti brevi, scatta la responsabilità in solido per la ritenuta fiscale sugli affitti brevi da parte dei soggetti residenti in Italia, che facciano parte di uno stesso gruppo e per il quale non sia stato nominato il rappresentante fiscale in Italia. È una norma che si inserisce nella querelle con alcuni portali internazionali, compreso Airbnb, che attualmente non applicano la ritenuta prevista dalla manovra di primavera di due anni fa (Dl 50/2017).
  • Dichiarazione Imu. Il termine per presentare la dichiarazione Imu slitta al 31 dicembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i dati da comunicare. Attualmente, il termine è invece il 30 giugno. Inoltre, viene eliminato l’obbligo di presentare la dichiarazione Imu per chi vuole (e può) beneficiare della riduzione del 50% Imu e Tasi sulle case date in comodato, cioè in prestito gratuito, ai figli o ai genitori. D’altra parte, in questi casi il comodato va registrato alle Entrate.
  • Contratti a canone concordato. Il decreto crescita prevede anche l’eliminazione dell’obbligo della dichiarazione Imu per le case affittate a canone concordato (che beneficiano di uno sconto statale del 25% su Imu e Tasi e, in molte città, hanno aliquote comunale ridotte). Per questi contratti, però, istruzioni ministeriali alla mano, la dichiarazione non è obbligatoria già oggi. Più interessante l’eliminazione di «qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione», perché per questi contratti spesso i Comuni pretendono comunicazioni di vario genere. Resta invece l’obbligo di “bollinatura” (attestazione) per i contratti a canone concordato stipulati con il fai-da-te, senza l’assistenza delle associazioni di categoria.
  • imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche con possibilità di integrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate;
  • estensione alle tasse governative dei pagamenti mediante modello F24;
  • obbligo di invito al contraddittorio prima dell’avvio di procedimenti di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate;
  • scadenza della dichiarazione dei redditi dal 30 settembre al 30 novembre;
  • emissione della fattura elettronica entro 12 giorni a partire dal 1° luglio 2019;
  • possibilità di ravvedimento operoso parziale;
  • possibilità di sostituire l’invio delle Lipe del quarto trimestre con l’invio anticipato della dichiarazione IVA entro il 28 febbraio.
  • Imu sui fabbricati delle imprese. L’Imu sugli immobili strumentali, come i capannoni, diventa deducibile dal reddito d’impresa (la Tasi lo è già). Ma solo dal 2023. Prima di allora, la percentuale di deduzione ammessa crescerà gradualmente: 50% per l’Imu versata quest’anno (tecnicamente, il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018); 60% nel 2020 e 2021; 70% nel 2022.

È inoltre prevista la riapertura dei termini per fare domanda di rottamazione ter e di saldo e stralcio delle cartelle: si avrà tempo fino al 31 luglio 2019.
Tra le novità inserite in extremis si segnala inoltre la proroga dei versamenti al 30 settembre per i soggetti ai quali si applicano gli ISA. Protagonista di uno degli emendamenti dei Relatori contenuto nel testo della legge di conversione sono quindi le imposte sui redditi, con notevoli dubbi da parte di imprese e professionisti sull’ambito applicativo della proroga: si applicherà anche a minimi e forfettari? Ad oggi ancora nessun chiarimento.