PERMESSO DI COSTRUIRE RIMBORSABILE SE NON USATO O USATO IN PARTE e ORDINANZA CASSAZIONE 15178 2019 – DISTANZE TRA EDIFICI

PERMESSO DI COSTRUIRE RIMBORSABILE SE NON USATO O USATO IN PARTE

In caso di rinuncia o non utilizzo del permesso di costruire da parte del privato, questi avrà diritto alla restituzione delle somme corrisposte al Comune quale contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. Tale diritto sorge anche qualora il permesso sia stato utilizzato solo parzialmente. Lo ha chiarito il T.A.R. per la Lombardia nella sentenza n. 426/2019 accogliendo il ricorso di una società edile. Ne consegue che, qualora il privato rinunci o non utilizzi il permesso di costruire, sorge in capo all’Amministrazione ex art. 2033 c.c. l’obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione nonché, conseguentemente, il diritto del privato a pretenderne la restituzione.Viene inoltre precisato che il diritto alla restituzione sorge non solo nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente” (cfr. TAR Lombardia, n. 12/2016, n. 12 e TAR Sicilia n. 189/2017).


ORDINANZA CASSAZIONE 15178 2019 – DISTANZE TRA EDIFICI

Corte di Cassazione con l’ ordinanza n.15178 del 5 giugno 2019 ha sancito che la distanza minima di 10 metri vale anche se una soltanto delle pareti è finestrata, ed è indifferente se sia la nuova o quella preesistente; la distanza infatti va rispettata anche nei tratti non finestrati.
La norma dell’art. 9 del D.M. 2.4.1968, n. 1444, in materia di distanze fra fabbricati va interpretata nel senso che la distanza minima di dieci metri è richiesta anche nel caso che una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata e che è indifferente se tale parete sia quella del nuovo edificio o quella dell’edificio preesistente, essendo sufficiente, per l’applicazione di tale distanza, che le finestre esistano in qualsiasi zona della parete contrapposta ad altro edificio, ancorché solo una parte di essa si trovi a distanza minore da quella prescritta.