BALCONI E DISTANZE TRA EDIFICI – COMPENSI PROFESSIONALI: SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

BALCONI E DISTANZE TRA EDIFICI

Con l’ordinanza 4834/2019, la Cassazione ha stabilito che anche i balconi definiscono come “finestrata” una parete, poiché assicurano la possibilità di esercitare la veduta.
Bisognerà quindi tenerne conto nel calcolo delle distanze tra edifici confinanti. Con tale ordinanza la Cassazione ha dato ragione a un condominio che ha fatto causa a una società immobiliare perché aveva realizzato un fabbricato a confine con l’edificio condominiale a distanza inferiore a quelle di legge (Dm 1444/1968). Il Tribunale ha rigettato la domanda, ma la Corte di Appello l’ha accolta e ha condannato la società convenuta a demolire e arretrare la porzione del fabbricato, compresi i balconi aggettanti sino a garantire il rispetto della distanza di 10 metri dal condominio di fronte e al risarcimento dei danni.
In base a quanto evidenziato dai giudici di appello, le risultanze della C.T.U.  avevano evidenziato che effettivamente il fabbricato realizzato dalla società era posto a confine con l’edificio condominiale dovendo, quindi, trovare applicazione l’articolo 873 del Codice civile, con il rinvio alle fonti integrative locali che, però, devono trovare il loro limite nelle previsioni del Dm 1444/1968. Di conseguenza, l’eventuale disciplina derogatoria contenuta negli strumenti urbanistici locali, che prescrivesse una distanza inferiore a 10 metri tra pareti finestrate, doveva essere disapplicata. E’ stato quindi fatto ricorso in Cassazione per stabilire se i balconi presenti sulla parete del fabbricato avessero il carattere di veduta (per cui si doveva applicare il Dm 1444) o di semplici luci. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Cassazione ha precisato che devono intendersi “pareti finestrate” in generale tutte le pareti munite di aperture di qualsiasi genere verso l’esterno quali porte, balconi, finestre di ogni tipo, che assicurano la possibilità di esercitare la veduta.


COMPENSI PROFESSIONALI: SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

Consiglio di Stato Sentenza n. 2094 del 2019: con detta sentenza il Consiglio di Stato ha precisato che “non vi è dubbio che il legislatore abbia inteso fare delle tabelle ministeriali il punto di partenza di ogni determinazione sui corrispettivi dovuti ai professionisti (cfr. Cons. Stato, comm. speciale, parere, 30 marzo 2017, n. 782), evitando così che le stazioni appaltanti possano procedere a determinazioni dei corrispettivi professionali in via forfettaria, ma da ciò non può ricavarsi un divieto imperativo di non discostarsi dalle tabelle ministeriali”.
La disposizione “è chiara nell’imporre alle stazioni appaltanti di utilizzare i corrispettivi previsti dalle tabelle ministeriali solo quale parametro iniziale del calcolo del compenso da porre a base di gara, con possibilità di apportare riduzioni percentuali giustificate dalle ragioni che esse potranno discrezionalmente sviluppare”. I Giudici ricordano  che “già vigente il nuovo codice dei contratti pubblici, il Cons. Stato, sez. V, 3 ottobre 2017, n. 4614, con argomentazioni di ampio respiro cui è possibile rinviare, ha ritenuto legittimo un bando di gara avente ad oggetto servizi tecnici che non prevedeva il corrispettivo per il professionista ma solo un rimborso delle spese ed ha affermato che “La garanzia di serietà e affidabilità, intrinseca alla ragione economica a contrarre, infatti, non necessariamente trova fondamento in un corrispettivo finanziario della prestazione contrattuale, che resti comunque a carico della Amministrazione appaltante: ma può avere analoga ragione anche in un altro genere di utilità, pur sempre economicamente apprezzabile, che nasca o si immagini vada ad essere generata dal concreto contratto”; la questione va ora esaminata alla luce dell’art. 24, comma 8-ter, introdotto dal correttivo al codice, che ha stabilito che il corrispettivo per i servizi di ingegneria ed architettura non può coincidere con il rimborso, ma restano valide le considerazioni sulla serietà dell’offerta ivi contenute; in precedenza sull’art. 92, comma 2, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 recante formulazione identica alla versione dell’art. 24, comma 8, antecedente alla modifica del correttivo, cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 agosto 2011, n. 4776 per il quale la disposizione “esprime in realtà, in primis, proprio la giuridica libertà delle PP.AA. di non porre le tariffe professionali a base di una procedura di evidenza pubblica, affidando il punto ad una loro motivata valutazione discrezionale caso per caso.”
Secondo Palazzo Spada “il dato normativo inclina nel senso di escludere che i corrispettivi posti dalle tabelle ministeriali costituiscano ‘minimi tariffari inderogabili’, come invece accadrebbe ove volesse seguirsi la tesi degli ordini professionali; se, infatti, è vero, come da questi evidenziato nelle memorie depositate in atti, che in questa sede non si discute delle tariffe professionali, ma dei corrispettivi posti a base di gara quali indicati nelle tabelle ministeriali, è indubbio che la conseguenza ultima cui conduce la tesi degli appellati è quella di reintrodurre, per via indiretta, nuovi ‘minimi tariffari inderogabili’ corrispondenti a quelli indicati nelle tabelle ministeriali”.