DECRETO PARAMETRI, IMMAGINI DI GOOGLE EARTH VALIDITA’, NOTIFICA PRELIMINARE AL PREFETTO E CLASSAMENTO CATASTALE


I COMPENSI PROFESSIONALI DEVONO RISPETTARE IL DECRETO PARAMETRI
Con la sentenza n. 331/2018 il Tar Abruzzo ribadisce che: “le amministrazioni aggiudicatrici non sono libere di stabilire il corrispettivo a base di gara delle prestazioni di progettazione e direzione dei lavori, perché tanto equivarrebbe a dare un’interpretazione abrogativa del comma 8 dell’art. 24 del decreto legislativo n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici)”.I FATTI IN BREVE Con un ricorso: dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo e dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Teramocontro:la Regione Abruzzola Centrale di Committenza “Unione dei Comuni Città Territorio Val Vibrata”il Comune di Civitella del Trontosi chiedeva l’annullamento di una gara indetta dal Comune di Civitella del Tronto per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per il restauro della Fortezza Borbonica di Civitella del Tronto, per un compenso a base di gara che, inizialmente quantificato in 470.977,56 euro secondo i parametri di cui al dm 17/6/2016 (decreto parametri), è stato poi ridotto a 228.000,00 euro entro il tetto fissato dalla nota del 17 luglio 2015 del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo che limita la determinazione dei compensi per prestazioni intellettuali ad una percentuale compresa tra il 6% e l’8% dell’importo lordo dei lavori, in ragione della natura dell’opera e dall’entità dell’impegno intellettuale necessario per l’espletamento del compito da affidarsi.
La deliberazione della Giunta Regionale n. 693/2016, al punto 4 approvava lo schema di Convenzione tra Regione Abruzzo e Soggetti Attuatori degli interventi del Masterplan per l’attuazione dei patti per il Sud,  con cui la Regione Abruzzo ha inteso normare la programmazione dei fondi F.S.C. e limitare al 6% e 8% dell’importo dei lavori il corrispettivo delle spese tecniche e generali.
Da questa delibera regionale conseguiva la delibera comunale del Comune di Civitella del Tronto che, nel bando di gara per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativo alle opere di conservazione e restauro della Fortezza Borbonica di Civitella del Tronto, prevedeva per le spese tecniche e spese generali l’8% dell’importo dei lavori.
Il bando di gara avrebbe disatteso il precetto dell’art. 24 del dlgs n. 50/2016 che prescrive alle stazioni appaltanti di utilizzare, quale criterio o base di riferimento, i parametri stabiliti dal dm 17 giugno 2016 al fine di stabilire i compensi delle prestazioni professionali.
Il TAR Abruzzo ricorda che il comma 8 dell’art. 24 del dlgs n. 50/2016 riporta che:
Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all’articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento.
È chiara l’intenzione del legislatore, secondo il Tar, di stabilire uno standard dei compensi professionali che sia garanzia di qualità delle prestazioni intellettuali richieste ai professionisti che progettano opere pubbliche.
Inoltre i giudici specificano, nell’accogliere il ricorso, che:
Certamente il tenore del citato art. 24 non sancisce alcun obbligo delle amministrazioni di trasporre negli avvisi di gara i corrispettivi indicati nel decreto ministeriale e tanto consente di ritenere non rilevante la questione di legittimità costituzionale della norma in rassegna prospettata dalla Regione sul presupposto che un tale obbligo possa esservi individuato. Tuttavia ciò non implica che le amministrazioni aggiudicatrici siano senz’altro libere di stabilire il corrispettivo a base di gara delle prestazioni di progettazione e direzione dei lavori, perché tanto equivarrebbe a dare un’interpretazione abrogativa della citata disposizione
La scelta della Regione, secondo il TAR, di prevedere di destinare una quota quanto più limitata possibile di finanziamento alle spese tecniche con l’unico scopo di assicurare la realizzazione del maggior numero d’interventi necessario per la messa in sicurezza della Fortezza Borbonica pur coerente con i principi di efficienza (miglior rapporto fra risultati ottenuti e mezzi impiegati), economicità (perseguimento degli obiettivi al minor costo) ed efficacia (massima coincidenza fra obiettivi prefissati e obiettivi raggiunti), trascura, in fase di programmazione, l’obiettivo di qualità delle prestazioni tecnico-professionali che l’art. 24 del dlgs n. 50/2016 intende perseguire richiamando le stazioni appaltanti alla doverosa verifica di compatibilità del compenso stabilito in concreto con i corrispettivi (stabiliti in astratto) e commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo.COME SI CALCOLANO I CORRISPETTIVI PROFESSIONALI. Il corrispettivo è costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori. Per la determinazione del compenso si applicano i seguenti parametri:parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l’operaparametro «G», relativo alla complessità della prestazioneparametro «Q», relativo alla specificità della prestazioneparametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l’operaIl parametro V, definito quale costo delle singole categorie componenti l’opera, è individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1. Per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all’importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione.
Il parametro G, relativo alla complessità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1.
Il parametro Q, relativo alla specificità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria d’opera nella tavola Z-2 del decreto
Il parametro base P, applicato al costo delle singole categorie componenti l’opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1, è dato dall’espressione: P = 0,03 + 10/V0,4
Per importi delle singole categorie componenti l’opera inferiori a 25 mila euro, il parametro P non può superare il valore del parametro P corrispondente a tale importo.
Per la determinazione del compensi si applica la seguente formula: CP= ∑ (V×G×Q×P)
L’importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria:-per opere di importo fino a un milione di euro è determinato in misura non superiore al 25% del compenso-per opere di importo pari o superiore a 25 milioni di euro è determinato in misura non superiore al 10% del compenso-per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare

LE IMMAGINI DI GOOGLE EARTH SONO VALIDE PER LA VERIFICA DI UN ABUSO EDILIZIO E ANNULLAMENTO DI PERMESSO
Il TAR della CALABRIA ha sancito che è possibile utilizzare le immagini di Google Earth come prova documentale per l’annullamento del permesso di costruire in sanatoria. Per provare la presenza di un abuso edilizio o la veridicità di una dichiarazione il Tar della Calabria si è avvalso di questo strumento nell’esame di una controversia circa l’annullamento del permesso di costruire in sanatoria.
“I fotogrammi del programma costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili anche in sede penale” hanno sostenuto i Giudici nella sentenza n. 1604/2018
IL CASO
Il proprietario di un immobile presenta domanda di condono edilizio ai sensi della legge 47/1985; il Comune rilascia la concessione edilizia in sanatoria. Tuttavia, dopo lo svolgimento di alcuni accertamenti, l’amministrazione annulla tale concessione e ordina la demolizione delle opere realizzate abusivamente.
Dalle indagini svolte, anche consultando Google Earth, è emerso che alcune opere erano state edificate dopo il2001 mentre, presupposto indispensabile per potersi avvalere dei benefici della legge 47/1985 sul condono edilizio, è l‘ultimazione dei lavori di costruzione entro il 1° ottobre 1983.
In particolare, sulla scorta delle aerofotogrammetrie acquisite presso l’Amministrazione e delle immagini presenti sul programma Google Earth, le opere risultano realizzate addirittura dopo la presentazione della domanda di sanatoria e comunque successivamente all’anno 2001; inoltre, che l’immobile in esame a quell’epoca è di dimensione differente rispetto allo stato rappresentato in progetto.
Pertanto, a detta dei giudici, la concessione edilizia è ottenuta in base ad una falsa o erronea rappresentazione della realtà e quindi il Comune può esercitare il proprio potere di autotutela, senza dover rendere alcuna particolare motivazione di pubblico interesse.
In definitiva, i giudici amministrativi si sono avvalsi di Google Earth, i cui fotogrammi costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili anche in sede penale (cfr. Cass. pen., Sez. III, 15 settembre 2017 n. 48178) e confermano la revoca del titolo abilitativo e l’ordine di demolizione delle opere abusive.

CANTIERI: LA NOTIFICA PRELIMINARE VA ANCHE AL PREFETTO
Il Decreto 4 ottobre 2018, n. 113 che prevede le “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche’ misure per la funzionalita’ del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata, in Gazzetta Ufficiale n.231 del 4/10/2018 prevede anche la notifica preliminare, che il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a trasmettere all’Asl e alla Direzione provinciale del lavoro prima dell’inizio dei lavori, ora va inviata anche al prefetto. La novità – che dunque riguarda le misure relative alla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili – è contenuta nel decreto cosiddetto “Sicurezza” pubblicato nella “Gazzetta ufficiale” del 4 ottobre e già in vigore. Il Dl, in particolare, va a modificare l’articolo 99 del “testo unico” sulla sicurezza, ossia il Dlgs 81 del 2008.
Protezione internazionale, immigrazione, sicurezza pubblica: sono i principali temi trattati nel provvedimento, che, però, contiene anche misure di interesse per l’edilizia. Tra queste, oltre al nuovo onere legato alla trasmissione della notifica preliminare,  vi è anche l’introduzione di pene più severe per i subappalti illeciti.
Sono stati innalzati i tempi di reclusione per chi, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l’autorizzazione dell’autorità competente. Per i subappalti illeciti, la legge (la numero 646 del 1982) prevedeva l’arresto da sei mesi ad un anno, con le modifiche appena apportate dal decreto “Sicurezza”, i tempi di reclusione variano da uno a cinque anni. Resta immutata l’entità della multa, «non inferiore ad un terzo del valore dell’opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell’opera ricevuta in appalto».
Inasprimento della pena anche nei confronti del subappaltatore e dell’affidatario del cottimo: in caso di illecito, oltre alla multa pari ad un terzo del valore dell’opera ricevuta in subappalto o in cottimo, si rischia anche la reclusione da uno a cinque anni (la legge 646 del 1982 anche in questo caso prevedeva l’arresto da sei mesi ad un anno).
Scarica qui il Decreto
 PER CAMBIARE IL CLASSAMENTO CATASTALE OCCORRONO MOTIVAZIONI DETTAGLIATE
 È illegittimo l’accertamento catastale che non indica in modo specifico e puntuale gli elementi che hanno condotto ad un diverso classamento del fabbricato. Proprio per l’automatismo che potrebbe caratterizzare questi provvedimenti, occorre una motivazione dettagliata.
E’ questo quanto stabilito con l’ordinanza n. 23130 del 2018, dalla Corte di Cassazione.
Il caso in esame. Una contribuente ha impugnato un avviso di accertamento catastale con il quale l’Ufficio aveva variato il classamento di un proprio immobile. Entrambi i giudici di merito hanno annullato il provvedimento perché viziato da carente motivazione e l’Agenzia ha fatto ricorso in Cassazione lamentando un’errata interpretazione della norma da parte del giudice di appello, poiché, essendosi trattato di una revisione massiva dei classamenti degli immobili siti nello stesso Comune, non erano necessari ulteriori dettagli.
Secondo la Suprema Corte non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che si limiti ad indicare la differenza del rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona considerata rispetto alle microzone comunali. Occorre infatti che dalla motivazione si evincano la qualità ambientale in cui è inserito l’immobile, la zona di mercato, le caratteristiche edilizie del fabbricato e come, in concreto, tali elementi abbiano inciso sul diverso classamento.
E’ stato inoltre richiamato il principio recentemente affermato dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 249/2017, secondo il quale proprio in considerazione del carattere diffuso delle revisioni catastali, l’obbligo di motivazione dei provvedimenti deve essere assolto in maniera rigorosa, così da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano la rettifica. La Cassazione ha quindi ritenuto che proprio dalla sentenza della Consulta emerga chiaramente la necessità di una motivazione specifica e puntuale.