GUIDA CASA CONVIENE MEF – NUOVO TESTO UNICO SICUREZZA – COLLABENTI ED ECOBONUS – ACCETTAZIONE DI EREDITA’ CON BENEFICIO DI INVENTARIO

GUIDA “CASA CONVIENE” MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE:
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha realizzato la Guida “Casa Conviene” per i cittadini, finalizzata ad offrire le indicazioni per acquistare, affittare, prendere in leasing, ristrutturare o mettere in sicurezza una casa. Per approfondimenti:
http://www.mef.gov.it/focus/article_0026.html
TESTO UNICO PER LA SICUREZZA – NUOVA VERSIONE
Il Ministero del lavoro ha pubblicato la nuova versione del testo unico per la sicurezza a dieci anni dall’entrata in vigore del dlgs 81/2008. Le novità in questa versione sono le seguenti:
  • inserita la circolare INL n. 1 dell’11/01/2018 contenente le indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione;
  • inserita la lettera circolare INL del 12/10/2017 prot. 3 avente ad oggetto le indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
  • inserito il decreto direttoriale n. 2 del 16/01/2018 – Elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione;
  • sostituito il decreto dirigenziale del 9 settembre 2016 con il decreto direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018 – Diciassettesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;
  • inseriti gli interpelli n. 1 e n. 2 del 13/12/2017, n. 1 del 14/02/2018 e n. 2 del 05/04/2018;
  • corretto all’art. 3 comma 12-bis il riferimento alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive dilettantistiche);
  • inserito il riferimento all’interpello 8/2014 del 13/03/2014 al termine dell’art. 3 comma 12-bis
Per scaricare il Testo aggiornato clicca qui
EDIFICI COLLABENTI ED ECOBONUS
L’ecobonus può essere utilizzato anche su edifici collabenti F2 (i cosiddetti ruderi). Il chiarimento è stato dato con la  circolare n. 7/E dell’Agenzia delle Entrate  con la quale  è stato affermato che l’Ecobonus è ammissibile se gli interventi sono realizzati:
  • su edifici esistenti situati nel territorio dello Stato, censiti al catasto o per i quali sia stato chiesto l’accatastamento
  • su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici), di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale)
Pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, le unità collabenti (i ruderi) iscritte al Catasto possono essere considerate esistenti; la prova dell’esistenza dell’edificio è data dall’iscrizione in Catasto o dalla richiesta di accatastamento e dal pagamento dell’Imu, se dovuta. Condizione necessaria affinché le unità collabenti ottengano l’ecobonus è che siano dotate di un impianto di riscaldamento, non necessariamente funzionante. In pratica è sufficiente dimostrare che l’impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica. Sono esclusi dal beneficio gli interventi, pur agevolabili per tipologia, che vengono effettuati in fase di costruzione dell’immobile in quanto già assoggettati alle prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia.
ACCETTAZIONE DI EREDITA’ CON BENEFICIO DI INVENTARIO – NUOVA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
In caso di accettazione di eredità con beneficio di inventario da parte dei chiamati all’eredità si attivano una serie di procedure  per quanto riguarda il pagamento dei debiti ereditari e della imposta di successione. Su questo argomento è intervenuta la Sezione Tributaria della Cassazione, con la sentenza n. 11458 dell’11 maggio 2018, che chiarisce quali sono gli effetti del beneficio d’inventario nei confronti del Fisco.   Si ricorda che a seguito dell’apertura della successione, gli eredi hanno a disposizione le seguenti possibilità:
  • rinunciare all’eredità;
  • accettare puramente e semplicemente;
  • accettare con beneficio d’inventario.
Il beneficio d’inventario è previsto dall’art. 484 c.c. per effetto del quale colui che accetta l’eredità mantiene distinto il proprio patrimonio personale da quello del defunto e pertanto potrà essere chiamato a rispondere dei debiti ereditari e dei legati solo nei limiti di quanto ricevuto per successione. Accettazione beneficiata e termine di pagamento dell’imposta di successione La limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti ereditari, derivante dall’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, compreso l’Erario. Con riferimento, quindi, all’imposta di successione, anche se liquidata nei confronti dell’erede, essa non potrà essere richiesta sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell’erede da sottoporre pertanto a tassazione. In altre parole, il credito dell’Erario relativo all’imposta di successione sorge nei confronti dell’erede in relazione a quanto residua e solo a seguito della definitività dello stato di graduazione. Il beneficio d’inventario  è uno strumento che la legge mette a disposizione del futuro erede per la gestione di eredità gravate da debiti e passività ma, per poter funzionare, richiede l’osservanza di precise formalità indicate espressamente dalla legge stessa. Il mancato rispetto di tali prescrizioni può comportare la decadenza dal beneficio con conseguenze economiche anche estremamente gravi per l’erede.