PERMESSO DI COSTRUIRE E CONDIZIONE – CESSIONE TERRENI E IMPIANTI FOTOVOLTAICI – AFFITTI CONCORDATI – BONIFICA AMIANTO – NOMINA RUP – MATERIALI ISOLANTI

SENTENZA CONSIGLIO DI STATO 2366/2018: IL PERMESSO DI COSTRUIRE NON PUO’ ESSERE SOTTOPOSTO A CONDIZIONE

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n.2366/2018 pubblicata il 19 aprile, ha ricordato che il permesso di costruire non può essere sottoposto a condizione, sia essa sospensiva o risolutiva, stante la natura di accertamento costitutivo a carattere non negoziale del provvedimento, con la conseguenza che tale titolo, una volta riscontratane la conformità alla vigente disciplina urbanistica, deve essere rilasciata dal Comune senza condizioni che non siano espressamente previste da una norma di legge.
CESSIONE TERRENI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI – TASSE DIVERSE PER AREE EDIFICABILI ED AGRICOLE
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato il trattamento fiscale dei corrispettivi percepiti a seguito della costituzione di un diritto reale di superficie su un terreno, finalizzata all’installazione di impianti di produzione di energia alternativa. Con la Circolare 6/E del 20 aprile 2018, l’Agenzia ha rivisto la posizione espressa nella Circolare 36/E del 19 dicembre 2013, dopo che quest’ultima è stata smentita dalla Corte di Cassazione con la Sentenza 15333 del 4 luglio 2014 in materia di regime tributario applicabile alle plusvalenze derivanti dalla cessione del diritto di superficie su un terreno agricolo di proprietà di una persona fisica.

La Cassazione ha richiamato il principio generale previsto dall’articolo 9, comma 5 del TUIR, Testo Unico delle Imposizioni sui Redditi (DPR 917/1986), secondo cui “ai fini delle imposte sui redditi, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento”.

Alle plusvalenze derivanti da tali cessioni ha stabilito la Cassazione, si rendono applicabili gli articoli 67 e 68 del TUIR, concernenti le cessioni a titolo oneroso di terreni e aree fabbricabili. Ne consegue che, se la persona fisica cede il diritto di superficie di un’area fabbricabile, il corrispettivo percepito costituisce un reddito diverso ed è soggetta a imposizione la differenza tra il prezzo di cessione e il costo rivalutato e maggiorato delle spese.

Se, invece, viene ceduto il diritto di superficie di un terreno agricolo, il reddito diverso è imponibile esclusivamente nell’ipotesi in cui non siano trascorsi almeno cinque anni dall’acquisto del terreno o dello stesso diritto di superficie.
Quindi, contrariamente a quanto affermato nella Circolare 36/E del 2013, il reddito derivante da tale corrispettivo non può essere inquadrato tra i redditi diversi derivanti dall’assunzione di obblighi di permettere, in quanto, come affermato dalla Suprema Corte, i redditi derivanti dall’assunzione di obblighi vanno ricollegati specificatamente a diritti personali, piuttosto che a diritti reali.

Chiarito che la costituzione del diritto di superficie in esame genera una plusvalenza – qualora il terreno agricolo sia posseduto da meno di cinque anni e in ogni caso per le aree fabbricabili – la nuova Circolare individua anche le modalità di determinazione della stessa: la plusvalenza è costituita dalla differenza tra i “corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo”.
Ne consegue che, se ad essere ceduto è un diritto di superficie acquistato da meno di cinque anni, la plusvalenza sarà data dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto del diritto stesso.
Se, invece, il diritto di superficie è ceduto in mancanza di un precedente un acquisto a titolo oneroso, la plusvalenza sarà determinata individuando il “prezzo di acquisto” originario del diritto in base al seguente criterio di tipo proporzionale: rapporto tra il valore complessivo attuale del terreno agricolo (o dell’area fabbricabile) e il corrispettivo percepito per la costituzione di superficie, da applicare al costo originario di acquisto del terreno.

AFFITTI CONCORDATI – OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

Il «visto» per poter fruire delle agevolazioni fiscali nei contratti di affitto a canone concordato non sconta l’imposta di bollo né quella di registro. L’attestazione rilasciata dalle organizzazioni di proprietà o inquilinato è un atto non soggetto all’obbligo di registrazione, quindi al momento dell’eventuale ricezione l’ufficio non applicherà tributi aggiuntivi. Fermo restando che le parti non sono tenute al deposito della certificazione, anche se l’allegazione «appare opportuna».

È quanto ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 31/E del 20 aprile 2018

L’operazione quindi non comporta esborsi aggiuntivi per i contribuenti. Un orientamento in linea con quanto già affermato dall’amministrazione finanziaria nella risoluzione n. 83/E del 2013, relativa all’attestato di prestazione energetica (Ape).

BONIFICA AMIANTO EDIFICI PUBBLICI – INTEGRATA LA GRADUATORIA DEL BANDO PER LA PROGETTAZIONE

Con il Decreto n. 180/STA del 17 aprile 2018, il Ministero dell’Ambiente ha approvato l’integrazione della graduatoria relativa ai finanziamenti di cui al Decreto n. 510/STA del 27 novembre 2017 per la progettazione degli interventi di rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici, con priorità agli edifici scolastici e alle situazioni di particolare rischio (amianto friabile). Vi informiamo che l’amianto che non risulta sfaldato non è soggetto alla bonifica, ma va comunque monitorato, vista la pericolosità per la salute delle persone.

NOMINA DEL RUP – TAR CALABRIA

Per la nomina del responsabile unico del procedimento (Rup) nelle commissioni di gara l’amministrazione deve motivare l’insussistenza di ragioni ostative rispetto alle attività effettivamente e concretamente svolte dal Rup nell’ambito della specifica procedura di gara.”
Lo afferma la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Calabria Catanzaro, sezione prima, del 4 aprile 2018 n. 815  in tema di coincidenza soggettiva tra Rup e membro (o presidente) della commissione. Nel caso specifico era stato eccepito in giudizio la legittimità della nomina del Rup e presidente della commissione di gara.
Per i giudici calabresi il comma 4 dell’art. 77 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) che disciplina tale possibilità, «escludendo ogni astratto e aprioristico automatismo in punto di incompatibilità», dà rilievo al fatto che occorre procedere, da parte dei competenti organi della stazione appaltante, a uno scrutinio «fattuale e in concreto» del livello di coinvolgimento del Rup nella regolamentazione e nello svolgimento delle operazioni della procedura di gara. Il collegio intende dire che la «valutazione» richiesta dalla norma alle stazioni appaltanti deve riguardare in particolare «le attività effettivamente e concretamente svolte dal Rup nell’ambito della specifica procedura di gara».
L’obiettivo sotteso a questa indagine è quello di «prevenire il pericolo concreto di possibili effetti distorsivi e di favoritismi prodotti dalla partecipazione alle commissioni giudicatrici di soggetti (progettisti, dipendenti che abbiano emanato atti del procedimento di gara e così via) che siano intervenuti a diverso titolo nella procedura concorsuale definendone i contenuti e le regole».
La disposizione del codice dei contratti pubblici che disciplina la materia deve essere quindi intesa nel senso di prescrivere la necessità, ogni qualvolta vi sia coincidenza soggettiva tra Rup e membro (o presidente) della commissione, di dare conto, (eventualmente) nel corpo della relativa determinazione amministrativa di nomina, quantomeno, della insussistenza di ragioni ostative in ordine a siffatta sovrapposizione di funzioni.

LINEE GUIDA AIPE-CORTEXA – MATERIALI ISOLANTI

Le linee guida per i pannelli in EPS utilizzati nei sistemi a Cappotto, elaborate e ratificate da AIPE (Associazione Italiana Polistirene Espanso) e CORTEXA (Consorzio per la cultura del sistema a cappotto), sono il frutto di una visione orientata alla qualità del costruito, come percorso che trae origine dalla qualità dei prodotti in primis, a tutela della funzionalità, efficacia e durabilità del risultato finale. Per questo, parlando di sistemi a cappotto di qualità non si può prescindere, in prima istanza, dalla qualità e conformità degli elementi che lo compongono, e nel caso specifico, della definizione delle caratteristiche prestazionali dei materiali isolanti in EPS.
AIPE e CORTEXA hanno così deciso di elaborare congiuntamente un documento che traccia e definisce le Linee Guida per i pannelli in EPS utilizzati nei sistemi di isolamento esterno a cappotto, allo scopo di creare un’interfaccia condivisa fra i produttori di materiali isolanti in EPS e gli utilizzatori di tali prodotti, ovvero le aziende produttrici di sistemi ETICS che impiegano questi materiali all’interno di un kit certificato.
Tale modalità permette di creare un linguaggio univoco e un funzionale riferimento a parametri preventivamente identificati e dichiarati, quali punti fermi per un dialogo proattivo fra i diversi attori della filiera.

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