Cari colleghi,
con la presente segnalo l’importanza per i Direttori dei Lavori dell’entrata in vigore dal 22 Marzo u.s. del D.M. 17/01/2018 – N.T.C. e del documento del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 3187 del 21/03/2018, allegato alla presente.
Il documento stabilisce che “Le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, compresi i carotaggi di cui al punto 11.2.6, devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art. 59 del D.P.R. n.380/2001” e relativamente alle prove prescrive che:
1. “Il laboratorio verifica lo stato dei provini e la documentazione di riferimento ed in caso di anomalie riscontrate sui campioni oppure in mancanza totale o parziale degli strumenti idonei per la identificazione degli stessi, deve sospendere l’esecuzione delle prove e darne notizia al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici”;
2. “La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo” – secondo l’interpretazione prevalente i laboratori non accettano i relativi campioni;
3. Per le prove a compressione oltre 45 giorni dalla data del getto il laboratorio accetterà e sottoporrà a prova il materiale ed emetterà il relativo certificato, in cui sarà indicato, in maniera evidente, visibile e non ambigua per i campioni eventualmente provati oltre il 45° giorno dalla data del prelievo, risultante dal verbale di prelievo redatto dal Direttore dei lavori, che “ai sensi del paragrafo 11.2.5.3 del D.M. 17/01/2018 le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera” (carotaggi), dandone ance comunicazione al Committente dell’opera;
4. Relativamente alla “Resistenza di Prelievo” definita dalla media delle resistenze a compressione di due provini di un prelievo, nel caso in cui la differenza del valore di resistenza dei due provini supera il 20% del valore inferiore, il Laboratorio emetterà il relativo certificato, in cui sarà indicato in maniera evidente, visibile e non ambigua, per i campioni per cui la suddetta differenza superi il 20% del valore inferiore, che “i risultati non sono impiegabili per i controlli di accettazione di cui al D.M. 17/01/2018” e che pertanto si applicheranno le procedure di cui al precedente punto 3, dandone anche comunicazione al Committente dell’Opera;
5. Dal 22 Marzo u.s. i laboratori effettuano prove e rilasciano certificati ai sensi del D.M. 17/01/2018;
Con l’occasione porgo cordiali saluti.
Il Presidente
(Geom. Alessandro Pieraccini)