CONTRIBUTO INTEGRATIVO DOVUTO A CIPAG – COMUNICAZIONI

PROT. 417/2018

Cari colleghi,
Vi informo che il 31 gennaio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha notificato via Pec alla Cassa Italiana Previdenza ed Assistenza Geometri, la risposta ad una istanza di consulenza giuridica presentata dalla stessa nell’anno 2017.
La consulenza giuridica n. 954-25/2017, era stata avanzata al fine di vedere riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate la deducibilità dei Contributi Integrativi minimi dovuti alla Cassa Geometri e non riaddebitati al Committente a seguito di un Volume d’Affari Iva inferiore al minimo teorico oppure pari a 0 (zero).
Il raggiungimento del minimo teorico di fatto ricorre per Volumi d’Affari Iva inferiori a circa € 32.500,00.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato la deducibilità dal reddito professionale dei contributi minimi integrativi NON riaddebitati al Committente per la parte effettivamente rimasta in capo al professionista.
Ponendo un esempio:

  • Volume d’Affari ai fini Iva al netto € 12.000,00
  • Contributo integrativo minimo 2017 € 1.625,00
  • Contributo addebitato alla committenza € 600,00

Ne deriva che può essere dedotto dal Reddito Professionale ai fini Irpef,  l’importo di € 1.025,00.
Nei casi in cui il Reddito Professionale sia pari a 0 (zero), resta deducibile l’intero importo del contributo integrativo minimo.

Si specifica, anche se chiaro, che nel caso in cui il contributo integrativo calcolato sul Volume d’Affari Iva fosse superiore al minimo dovuto, NON spetterà nessuna deducibilità.

Fiducioso che quanto sopra possa risultare utile, porgo cordiali saluti.

Il Presidente
(Geom. Alessandro Pieraccini)

LA CIRCOLARE E LA CONSULENZA GIURIDICA 954-25/2017 SONO CONSULTABILI INTEGRALMENTE A QUESTO COLLEGAMENTO