REATO EDILIZIO- CASSAZIONE 4123/2018 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’EDILIZIA – IMPORTANTI CHIARIMENTI AGGIORNATI – TARI 2018 – LE LINEE GUIDA DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

REATO EDILIZIO- CASSAZIONE 4123/2018

«Il comportamento abituale – che scatta quando l’autore ha commesso almeno altri due illeciti, oltre a quello esaminato – non è assimilabile alla recidiva, che opera in un ambito diverso ed è fondata su un distinto apprezzamento, con la conseguenza che assumono rilievo anche reati commessi successivamente a quello per cui si procede, unitamente alla valutazione del comportamento dell’imputato dopo il delitto, significativo della sua non abitualità alla commissione di reati».
Tale principio è una novità assoluta ed è stato fissato nella sentenza di Cassazione n. 4123 del 29 gennaio 2018. Il caso esaminato riguarda il direttore tecnico di una società appaltatrice trovatasi immischiata in una questione di abuso edilizio, il quale è stato giudicato come «non punibile per particolare tenuità del fatto». L’abuso in questione, tra l’altro, è stato sanato a strettissimo giro dal suo compimento.
La Cassazione ha ritenuto che la non punibilità del fatto si deve alla non abitualità del comportamento penalmente illecito. I lavori messi in discussione, infatti, erano iniziati previo rilascio dei permessi per poi continuare solo in minima parte dopo la decadenza del provvedimento. Tale comportamento, favorito anche dall’immediato intervento riparatore della ditta, a favorito la «non abitualità» dello stesso. Senza contare il fatto che non sussistono gli altri due casi per considerarne l’abitualità

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’EDILIZIA – IMPORTANTI CHIARIMENTI AGGIORNATI

Sul sito del Ministero dell’Ambiente è stato pubblicato l’aggiornamento al 2 febbraio 2018 delle FAQ sui Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, adottati con decreto ministeriale 11 ottobre 2017.

La premessa ministeriale è che, in seguito a diverse segnalazioni di non corretta applicazione dei CAM da parte delle stazioni appaltanti, si ritiene necessario fare alcune precisazioni:
  1. 1.Il codice appalti, D.Lgs. n.50/2016, prevede all’art.34 comma 1 che le specifiche tecniche e le clausole contrattuali vengano inserite nella documentazione di gara. In particolare, per quanto riguarda i criteri progettuali, cioè le specifiche tecniche, vanno inseriti nel capitolato speciale d’appalto. In base al comma 2 dello stesso articolo i criteri premianti sono da tenere in considerazione. Ciò vuol dire che la stazione appaltante può scegliere la modalità con cui adempiere a tale dettato normativo. Per esempio può inserire nella documentazionedi gara uno o più dei criteri premianti presenti nel documento CAM, oppure prevederne di simili nel contenuto ma non esattamente uguali nel testo, fermo restando che la stazione appaltante può elaborarne di nuovi e/o più stringenti. I criteri per la selezione dei candidati non sono invece obbligatori, anche se, soprattutto in caso di gare per lavori, sono fortemente consigliati per i risvolti positivi che può avere la gestione ambientale dell’impresa o la corretta gestione del personale.
  2. La stazione appaltante deve mettere a gara il progetto esecutivo o, in caso di lavori, deve avere un progetto esecutivo già conforme ai CAM. L’appaltatore deve eseguire quanto previsto dal progetto esecutivo esistente e a suo carico può rimanere l’esecuzione di disegni di dettaglio come i particolari costruttivi. In caso di lavori, facendo ad.es riferimento alle verifiche del criterio 2.5.3, la definizione di “un piano per il controllo dell’erosione e della sedimentazione per le attività di cantiere” o di “un piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualità dell’aria e dell’inquinamento acustico durante le attività di cantiere”, attengono alla fase di progettazione e devono costituire parte integrante del progetto approvato e messo a gara. Se questi documenti non sono inseriti nella documentazione di gara ma vengono redatti successivamente costituiscono una variante al progetto. Allo stesso modo, per il criterio 2.5.5 dovrebbero essere individuati in fase di progetto i luoghi per la gestione e il ricollocamento delle terre di scavo, lasciando all’impresa l’eventuale possibilità di scelta tra più alternative. Se non fosse possibile assolvere alle prescrizioni del DM per assenza di cantieri riceventi, sarebbe compito della SA dimostrarlo e giustificarlo e non dell’impresa.
  3. Il computo metrico estimativo e l’elenco prezzi unitari dovrebbero comprendere tutte le voci di spesa previste dal progetto approvato e messo a base di gara. Se così non è, la stazione appaltante non può ribaltare i maggiori oneri derivanti dagli adempimenti di norma, non solo in merito ai CAM, direttamente sull’impresa senza fare alcuna verifica economica. A questo fine la stazione appaltante deve svolgere una adeguata analisi dei prezzi anteriormente alla pubblicazione di un bando di gara per lavori e non può scaricare sugli offerenti costi non previsti nel progetto esecutivo.
  4. Le stazioni appaltanti nell’applicare i CAM trovano in questo documento la risposta a diverse perplessità scaturite nella lettura dei singoli criteri, anche laddove siano presenti delle incongruenze rispetto alle norme già vigenti citate nel testo. Vedasi ad.es il chiarimento ivi presente al criterio 2.3.2 o al 2.4.2.14. In questi casi la stazione appaltante potrà così trasporre nella documentazione di gara il criterio con le dovute correzioni costituendo il bando “lex specialis”, unico riferimento per i partecipanti alla gara. Senza dimenticare la deroga all’applicazione di due criteri prevista dal comma 3 del DM 11 ottobre 2017 di adozione dei CAM edilizia.

TARI 2018 – LE LINEE GUIDA DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Le linee guida aggiornate del MEF in merito alla nuova disposizione prevede che i Comuni si avvalgano anche dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti. Per l’individuazione delle “risultanze dei fabbisogni standard” è necessario far riferimento al “costo standard“ di gestione di una tonnellata di rifiuti le cui componenti sono riportate nelle linee guida. Tali componenti colgono gli aspetti statisticamente rilevanti per la differenziazione del costo standard di riferimento sulla base sia delle caratteristiche del servizio offerto sia delle caratteristiche del comune.