FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NELLE ZONE SISMICHE 1 E 2 DI CUI ALL’ART. 41/BIS DL 50/2017 – NOTA DEL SETTORE SISMICO DI REGIONE TOSCANA

Il Servizio Sismico Regionale ha diffuso, attraverso la Rete delle Professioni Tecniche, un documento, che è riportato qui d seguito, relativo alle modalità di accesso al fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone sismiche 1 e 2 (art. 41/bis DL 50/2017:

AMMONTARE DEI FONDI E SOGGETTI DESTINATARI – L’Ancoraart. 41-bis del D.L. 24/04/2017, n. 50 (convertito in legge dalla AncoraL. 21/06/2017, n. 96, ed in seguito modificato dall’Ancoraart. 17-quater del D.L. 148/2017) prevede contributi ai Comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1, estesi anche alle zone a rischio sismico 2 ad opera del menzionato Ancoraart. 17-quater del D.L. 148/2017, per la copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, nel limite complessivo di 55 milioni di Euro per il biennio 2018-2019.

SCADENZE E CONTENUTI DELLE ISTANZE – I Comuni presentano al Ministero dell’interno le richieste di contributo, contenenti le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e al Codice unico di progetto (CUP), entro il termine perentorio del 15/06/2018 e del 15/06/2019 rispettivamente per ciascuna delle due annualità.
Inoltre, per le richieste presentate a partire dal 2018:
a) la richiesta deve contenere le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico di immobili pubblici e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, in caso di contributo per la relativa progettazione;
b) ciascun comune può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità;
c) la progettazione deve riferirsi, nell’ambito della pianificazione comunale, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo comune o in altro strumento di programmazione.

MODULISTICA – Il AncoraD.M. 21/07/2017 ha approvato il modello di certificazione informatizzato, con il quale i comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 comunicano la richiesta di contributo, e ne ha fissato modalità e termini di trasmissione (che coincidono con quelli già previsti dall’Ancoraart. 41-bis del D.L. 50/2017: 15 settembre per l’anno 2017 e 15 giugno per gli anni 2018 e 2019).

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO – L’ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato tenendo conto delle seguenti priorità:
a) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici costruiti con calcestruzzo prima del 1971 o in muratura portante. In tal caso il finanziamento riguarda anche le spese di verifica della vulnerabilità sismica, da effettuare contestualmente alla progettazione;
b) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici sulla base di verifica della vulnerabilità sismica già effettuata;
c) progettazione per interventi di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico.
Ferme restando le predette priorità, se l’entità delle richieste pervenute supera l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore dei Comuni che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell’esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto di gestione del medesimo esercizio.

TERMINI PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE – I Comuni destinatari dei fondi sono tenuti ad affidare la progettazione entro 3 mesi dalla data del decreto che determina l’ammontare del contributo concesso a ciascun Comune (Ancoraart. 41-bis del D.L. 50/2017, comma 6).
In assenza dell’affidamento della progettazione da parte del Comune, nei termini previsti sopra indicati, il contributo è recuperato dal Ministero dell’interno secondo le modalità di cui all’Ancoraart. 1 della L. 24/12/2012, n. 228 (commi 128 e 129). La verifica delle attività di progettazione e dei relativi adempimenti avviene attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del AncoraD. Leg.vo 229/2011.Ancora