PARAPETTO E SOLETTA DEI BALCONI – DISTANZE IN EDILIZIA: VALIDE ANCHE PER CESSIONE DI CUBATURA, LUCI, MARCIAPIEDI – NUOVO REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL’IMPATTO AMBIENTALE – VIA E VAS E DEL COMITATO TECNICO

PARAPETTO E SOLETTA DEI BALCONI CONSIDERATI PARTI COMUNI SE HANNO FUNZIONE ESTETICA

Il rivestimento dei parapetti e delle solette dei balconi sono parti comuni di un edificio in quanto contribuiscono a renderne esteticamente gradevole la facciata. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, infatti con la sentenza n. 30071/2017 i giudici della Corte di Cassazione, confermando la decisione della Corte di Appello di Napoli, hanno chiarito che parapetto e soletta dei balconi, se svolgono una prevalente funzione estetica dell’edificio, rientrano nelle parti comuni definite dall’articolo 1117 del Codice civile.
La Suprema Corte ha fatto rilevare come “l’accertamento del giudice del merito che il parapetto del fronte dei balconi degli appartamenti di un edificio assolva prevalentemente alla funzione di rendere esteticamente gradevole l’edificio costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità …”.
Per orientamento consolidato della Corte, mentre i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell’ art. 1117 c.c., non essendo necessari per l’esistenza del fabbricato, né essendo destinati all’uso o al servizio di esso, il rivestimento del parapetto e della soletta devono, invece, essere considerati beni comuni se svolgono una prevalente funzione estetica per l’edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole (Cassazione, Sez. II, sentenza n. 14576/2004; Cassazione, Sez. II, sentenza n. 6624/2012).
Ciò premesso, l’azione di un condomino diretta alla demolizione, al ripristinoo comunque al mutamento dello stato di fatto degli elementi decorativi del balcone di un edificio in condominio (nella specie, relativi ai frontali ed ai parapetti), costituenti, come tali, parti comuni ai sensi dell’art. 1117, n. 3, c.c., va proposta a tutti i partecipanti del condominio, quali litisconsorti necessari, essendo altrimenti la sentenza “inutiliter data” (Cassazione, Sez. II, sentenza n. 11109/2007).
I giudici hanno concluso  che persino la necessità di integrare il contraddittorio deve essere valutata non secondo l’esito della causa (secundum eventum litis), ovvero sulla base delle diverse modalità attuative dell’intervento tecnico di ripristino del balcone che il giudice potrebbe disporre, quanto piuttosto valutando se l’azione, in base al petitum e nel momento in cui sia proposta, sia potenzialmente diretta anche a una modifica della cosa comune.

DISTANZE IN EDILIZIA: VALIDE ANCHE PER CESSIONE DI CUBATURA, LUCI, MARCIAPIEDI

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria con la Sentenza n. 138/2018 del 17/1/2018 ha stabilito che la pubblica amministrazione può intervenire anche sullo strumento della cessione di cubatura (o asservimento), poiché l’autonomia negoziale delle parti è limitabile dalla PA solo espressamente ed a chiare e specifiche condizioni. Inoltre, le distanze tra pareti di edifici ex art. 9, comma 1, D.M. 1444/1968 valgono non solo per le finestre, ma anche per le luci e trovano applicazione anche quando solo una delle pareti antistanti risulta finestrata e non entrambe.
Per tali ragioni ha rigettato  il ricorso di una ditta costruttrice la quale aveva impugnato, per violazione di legge ed eccesso di potere, il diniego di permesso di costruire.
I motivi del diniego sono stati chiari:
  • impossibilità di accedere alla cessione della cubatura mancante, in applicazione dell’art. 13 del regolamento edilizio, secondo cui nei singoli lotti non è in ogni caso possibile superare l’indice territoriale di 0,70 mc/mq;
  • mancato rispetto della distanza minima di m. 10 tra pareti finestrate di edifici;
  • mancato rispetto della distanza minima di m. 5 dal ciglio stradale.
Per i giudici amministrativi del TAR:
a) lo strumento della cessione di cubatura (o asservimento), quale espressione dell’autonomia negoziale delle parti, è limitabile dalla Pubblica amministrazione solo espressamente ed a chiare e specifiche condizioni (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 27 ottobre 2015 n. 2260) che, nella fattispecie, si rinvengono nel disposto dell’art. 13 del regolamento edilizio, secondo cui nei singoli lotti non è in ogni caso possibile superare l’indice territoriale di 0,70 mc/mq;
b) le distanze tra pareti di edifici ex art. 9, comma 1, D.M. 1444/1968 valgono non solo per le finestre, ma anche per le luci (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 18 giugno 2009 n. 4015; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 2 dicembre 2010 n. 4374) e trovano applicazione anche quando solo una delle pareti antistanti risulta finestrata e non entrambe (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. II, 16 marzo 2010 n. 823). Inoltre, essendo finalizzate a stabilire un’idonea intercapedine tra edifici nell’interesse pubblico, e non a salvaguardare l’interesse privato del frontista alla riservatezza (cfr. Cass. civ., Sez. II, 26 gennaio 2001 n. 1108), la circostanza che si tratti di corpi di uno stesso edificio, ovvero di edifici distinti, non può dispiegare alcun effetto distintivo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 5 dicembre 2005 n. 6909 e T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 8 luglio 2010 n. 2461);
c) la distanza degli edifici dal limite della strada, che va misurata dal profilo estremo degli sporti al ciglio della via (cfr. Cass. civ., Sez. II, 3 agosto 1984 n. 4624), deve tenere conto del marciapiede, il quale fa parte della strada, quale tratto di essa situato fuori dalla carreggiata e normalmente destinato alla circolazione dei pedoni, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del codice stradale

NUOVO REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL’IMPATTO AMBIENTALE – VIA E VAS E DEL COMITATO TECNICO

È stato registrato alla Corte dei conti il Decreto Ministeriale n.342 del 13 dicembre 2017 recante l’articolazione, l’organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio e disciplina delle situazioni di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi.
Il decreto, rispetto al precedente Regolamento GAB/DEC/150/07 del 18 luglio 2007, introduce elementi innovativi mirati soprattutto a:
  • rendere più efficace l’integrazione delle attività tra l’Autorità Competente (Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali) e la Commissione;
  • semplificare le modalità operative dell’attività istruttoria prevedendo l’utilizzo della documentazione in solo formato digitale, la gestione dei flussi in formato elettronico e introducendo la partecipazione anche per via telematica;
  • snellire l’articolazione della Commissione, con la riduzione del numero delle Sottocommissioni, e semplificare i passaggi di tipo procedurale;
  • calibrare gli iter di approvazione interni dei pareri in funzione del tipo di procedimento.