MODELLO UNIFICATO RELATIVO AL PERMESSO DI COSTRUIRE – MANCATA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE – NULLITA’ –   RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE 

MODELLO UNIFICATO RELATIVO AL PERMESSO DI COSTRUIRE – riepilogo regionale.

Dal  20 ottobre tutti i Comuni, sui loro siti istituzionali, hanno l’obbligo di pubblicare il nuovo modello unificato relativo al Permesso di costruire e la nuova modulistica relativa alle attività commerciali, come previsto dall’Accordo in Conferenza Unificata dello scorso 6 luglio. Le Regioni avrebbero dovuto adeguare, entro lo scorso 30 settembre, i contenuti informativi del modulo unificato e standardizzato alle specifiche normative regionali. Molte Regioni si sono adeguate entro la data stabilita mentre altre stanno predisponendo le ultime attività.

Ecco l’elenco completo delle Regioni che hanno adempiuto in tempo all’obbligo e le Regioni che stanno provvedendo all’aggiornamento.

La Toscana ha approvato i moduli per l’edilizia e le attività commerciali con delibera 1031 del 25 settembre 2017.

In Abruzzo è stato predisposto lo schema di delibera che sarà sottoposto all’esame della prossima Giunta Regionale.

In Basilicata è stato predisposto lo schema di delibera che sarà sottoposto all’esame della Giunta Regionale.

La Calabria ha esaminato la proposta di delibera in pre-giunta e l’ha iscritta all’ordine del giorno della prossima giunta.

La Campania ha adeguato la modulistica unificata e standardizzata in materia di attività commerciali e assimilate ed edilizia.

L’Emilia-Romagna ha adottato il permesso di costruire con la delibera 922/2017 e ha adeguato la modulistica per le attività commerciali e assimilate con delibera della Giunta regionale 1410 del 25 settembre 2017.

Il Friuli Venezia Giulia, per l’attività edilizia, ha approvato le modifiche alla modulistica unificata vigente, con decreto 6009/2017.

La Regione Lazio, con ha approvato la modulistica edilizia e quella per il commercio e le attività assimilate, di cui all’accordo del 6 luglio 2017.

La Liguria ha adottato il permesso di costruire insieme alla modulistica di cui all’accordo del  4 maggio 2017. Per le attività commerciali e assimilate, è stata predisposta la proposta di delibera che verrà adottata nella prossima seduta di Giunta regionale.

La Lombardia ha adeguato la modulistica per l’edilizia (con delibera 6894/2017) e la modulistica per il commercio e le attività assimilate (con decreto direttoriale 7649/2017).

La Regione Marche ha adeguato il modulo unificato per la presentazione del Permesso di Costruire e la modulistica standardizzata e unificata per le attività commerciali con la deliberazione 842/2017.

Il Molise sta lavorando per l’adeguamento della modulistica di cui all’accordo in Conferenza unificata del 6 luglio 2017. E’ stata predisposta la proposta di DGR che verrà adottata nella prossima seduta di Giunta.

Il Piemonte ha recepito l’accordo del 6 luglio 2017 e adeguato la modulistica regionale con delibera di Giunta del 25 settembre.

La Puglia sta lavorando per l’adeguamento della modulistica di cui all’accordo in Conferenza unificata del 6 luglio 2017.

La Sardegna ha adottato la modulistica unificata per le attività commerciali e assimilate e per l’attività edilizia.

La Regione Umbria ha recepito l’accordo del 6 luglio 2017 e provveduto ad adeguare la modulistica con delibera di Giunta.

La Valle d’Aosta ha adeguato la modulistica regionale con deliberazione 1298/2017 adottata dalla Giunta regionale in data 25 settembre 2017.

Il Veneto ha recepito l’accordo del 6 luglio 2017 e provveduto ad adeguare la modulistica alla propria normativa.

MANCATA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE – NULLITA’ 
La mancata registrazione del contratto di locazione di immobili è causa di nullità dello stesso. Pur tuttavia il contatto di locazione di immobili, quando sia nullo per la sola omessa registrazione, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza ex tunc – ovvero dal momento dell’avvenuta registrazione – nel caso in cui la registrazione sia effettuata tardivamente. Così ha deciso la Corte di Cassazione nella Sentenza n. 23601/2017

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE 

La retroattività della risoluzione del preliminare comporta l’obbligo per il promissario acquirente che sia entrato in possesso del bene senza pagare alcun corrispettivo, di tenere indenne il proprietario dalla perdita di disponibilità dello stesso, normalmente fruttifera. Tale perdita corrisponde all’utilità che il proprietario avrebbe potuto ottenere dell’uso diligente della cosa e va determinata secondo il canone locatizio di mercato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione sostenendo che: «l’efficacia retroattiva della risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare comporta l’insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell’obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi sulla ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., e, pertanto, implica che il promissario acquirente che abbia ottenuto la consegna e la detenzione anticipate del bene promesso in vendita debba non solo restituirlo al promittente alienante, ma altresì corrispondere a quest’ultimo i frutti per l’anticipato godimento dello stesso (Cass. n.6575 del 14.3.2017).
La retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione, stabilita dall’art. 1458 c.c., in ragione del venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già eseguite, comporta l’insorgenza, a carico di ciascun contraente, ed a prescindere dell’imputabilità delle inadempienze, dell’obbligo di restituire la prestazioni già ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi sulla ripetizione di indebito.
Pertanto, in ipotesi di pronunciata risoluzione di un contratto di compravendita di immobile per inadempimento del venditore sorge a carico dell’acquirente l’obbligo di corrispondere alla controparte – che ne abbia fatto espressa richiesta – l’equivalente pecuniario dell’uso e del godimento del bene per il relativo periodo (Cass. n. 2209/1997).
Pur in assenza di percezione di frutti, dunque, in forza della retroattività prevista dall’art. 1458 c.c., il promissario acquirente nella detenzione del bene (che ha avuto il godimento dell’immobile senza pagare alcun corrispettivo) è tenuto a tenere indenne il proprietario della perdita della disponibilità del bene stesso, la cui natura è normalmente fruttifera (Cass.20823/2015). Tale perdita deriva dalla mancata percezione di quei frutti che il proprietario avrebbe tratto dall’uso diligente della cosa e dunque dell’utilità retraibile dalla concessione del bene in godimento dietro corrispettivo, corrispondente, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, al canone locatizio di mercato (Cass. 16670/2016)
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