NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AL CTU NEI PROCEDIMENTI CIVILI 

In materia di costruzioni edilizie, al CTU spetta un onorario a percentuale calcolato per scaglioni se l’oggetto della controversia è suscettibile di valutazione economica. Il raddoppio dei compensi per complessità dell’incarico è possibile in base all’esercizio del potere discrezionale del giudice. Possono essere rimborsate le spese vive relative al complesso delle attività esperite, anche in assenza di documentazione giustificativa.
Tali principi sono stati ribaditi dall’Ordinanza della Corte di Cassazione 08/09/2017, n. 20972.

COMPENSI SPETTANTI AL CTU NEI PROCEDIMENTI CIVILI, NORMATIVA DI RIFERIMENTO – I compensi spettanti al CTU sono disciplinati dagli articoli da 49 a 56 del D.P.R. 30/02/2002, n. 115, compresi nel titolo VII dedicato agli Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario. Ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 115/2002, i compensi che spettano “agli ausiliari del magistrato” (tra i quali rientrano i CTU), sono costituiti da a)gli onorari; b) le indennità di viaggio e di soggiorno; c) il rimborso delle spese di viaggio e delle altre spese sostenute per l’adempimento dell’incarico. Il comma 2 dell’art. 49 precisa che gli onorari possono essere fissi, variabili o a tempo. L’art. 52, comma 1, del suddetto D.P.R. prevede che per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possano essere aumentati fino al doppio, mentre l’art. 56 stabilisce che per il rimborso delle spese per l’adempimento dell’incarico il CTU deve presentare una nota specifica delle spese sostenute con la corrispondente documentazione allegata.
Il D.M. del 30/05/2002 stabilisce la misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, tramite tabelle suddivise per materie. In particolare, l’art. 11 in materia di costruzioni edilizie stabilisce un onorario variabile a percentuale calcolato per scaglioni da applicarsi in base al valore della controversia.

LA FATTISPECIE PRESA IN CONSIDERAZIONE DALLA CORTE – La Corte di Cassazione ha statuito sulla legittimità di un decreto di liquidazione dei compensi di un CTU. Il giudizio riguardava tre cause riunite, con plurime domande anche riconvenzionali, pertanto il valore della causa non era facilmente enucleabile dagli atti.
1. Il ricorrente sosteneva che l’impossibilità di determinazione del valore della controversia imponesse l’adozione del criterio a tempo (e quindi in base alle vacazioni) e non a percentuale, per il calcolo degli onorari.
2. Inoltre, ad avviso del ricorrente non ricorrevano le circostanze per giustificare il raddoppio degli onorari concesso dal Tribunale e
3. non avrebbero dovuto essere rimborsate le spese vive del CTU, il quale non aveva prodotto la documentazione giustificativa delle stesse.

PRINCIPI ENUNCIATI –
1. La Corte di Cassazione, con riferimento al calcolo degli onorari, ha confermato l’ordinanza del Tribunale, secondo la quale, posto che il valore della controversia vertente tra le parti era comunque suscettibile di una determinazione economica, non appariva possibile fare ricorso al criterio delle vacazioni, in quanto l’indeterminabilità del valore della causa che giustifica il ricorso alle vacazioni sussiste solo laddove l’oggetto della controversia non sia suscettibile di valutazione economica, e non anche nei casi in cui si presentano solo delle difficoltà nella determinazione del valore. Secondo la Corte sono di “valore indeterminabile” soltanto le cause aventi ad oggetto beni insuscettibili di valutazione economica; pertanto il compenso dovuto al CTU non può essere liquidato col criterio delle vacazioni, applicabile alle controversie di valore indeterminabile, ma col criterio a scaglioni, di cui al D.M. 30 maggio 2002, che va applicato dal giudice in base al valore risultante dagli atti o a quello indicato dal consulente nella propria richiesta, se ritenuto congruo.
2. Con riferimento al raddoppio degli onorari, la Corte ha ricordato che la possibilità di aumentare fino al doppio i compensi liquidati al CTU costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione. L’esercizio di siffatto potere, se congruamente motivato dal Tribunale (come nel caso di specie, ove la maggiorazione era stata adeguatamente giustificata con il richiamo alla particolare complessità dell’incarico), è insindacabile nel giudizio di Cassazione.
3. Infine, relativamente alla liquidazione delle spese vive, la Corte ha ritenuto che per le spese che trovano giustificazione nel complesso delle attività esperite non è necessaria la produzione di documentazione giustificativa, pertanto la circostanza dell’omessa produzione di tale documentazione è ininfluente ai fini del riconoscimento e liquidazione.