LA SCIA E’ BLINDATA SE SONO PASSATI 18 MESI DALLA PRESENTAZIONE

 

La SCIA è ‘blindata’ se sono passati 18 mesi dalla sua presentazione e il comune non può più annullarla. Durante il “periodo transitorio”, inoltre, l’amministrazione può intervenire solo per tutela di un interesse pubblico.
Lo ha ribadito il Consiglio di Stato con la sentenza 3462/2017 del 13 luglio, che ha accolto il ricorso di un’opificio industriale, “salvando” gli interventi effettuati.
I Giudici hanno ricordato, che il rafforzamento della tutela dell’affidamento si è manifestata anche nella direzione della ridefinizione dei rapporti fra autotutela e SCIA, con la più rigida perimetrazione dei poteri inibitori e conformativi attribuiti all’amministrazione destinataria della segnalazione. In particolare, l’art. 19 comma 4 della legge 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 1, lettera a), della legge 124/2015, “stabilisce ora che, decorso il termine ordinario (di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, dello stesso articolo 19), l’amministrazione competente può adottare i medesimi provvedimenti di inibizione e di conformazione in presenza delle condizioni previstedall’articolo 21-nonies. L’art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 222 del 2016, ha inoltre chiarito che i diciotto mesi iniziano a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l’esercizio dei poteri ordinari di verifica da parte dell’Amministrazione competente”.
Inoltre, l’art.19 comma 3 della legge 241/1990 stabilisce che il comune ha 30 giorni per fermare l’attività intrapresa dopo il deposito della Scia se gli interventi non rispettano quanto dichiarato nei documenti. Passato quel ‘mese’, i lavori non possono essere fermati, a meno che non siano riscontrate dichiarazioni mendaci o rischi per l’interesse pubblico.Nel primo caso, il comune provvede a comminare le sanzioni previste, mentre nel secondo agisce in autotutela motivando adeguatamente i motivi della revoca del titolo abilitativo con la presenza di ragioni di interesse pubblico.