VALORE LEGALE DI PIANTE E PLANIMETRIE ALLEGATE AL CONTRATTO, CONSIGLIO DI STATO COPERTURE AMOVIBILI SU BALCONI E TERRAZZI, CASSAZIONE INTERVENTO EDILIZIO

PIANTE E PLANIMETRIA ALLEGATE AI CONTRATTI DI CONTRATTI – VALORE LEGALE 

Il valore legale attribuibile alle planimetrie allegate ai contratti di compravendita di immobili riveste una importanza fondamentale.
In una sentenza resa dalla Corte di Cassazione, la n. 26609 del 21 dicembre 2016, si è evidenziato quello che è il valore da attribuirsi alle planimetrie, riaffermando come le stesse debbano essere considerate essenziali.
Si legge nella sentenza che “le piante planimetriche allegate ai contratti aventi ad oggetto immobili fanno parte integrante della dichiarazione di volontà, quando ad esse i contraenti si siano riferiti nel descrivere il bene, e costituiscono mezzo fondamentale per l’interpretazione del negozio, salvo, poi, al giudice di merito, in caso di non coincidenza tra la descrizione dell’immobile fatta in contratto e la sua rappresentazione grafica contenuta nelle dette planimetrie, il compito di risolvere la quaestio voluntatis della maggiore o minore corrispondenza di tali documenti all’intento negoziale ricavato dall’esame complessivo del contratto”.
Nella specie la Suprema Corte ha dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto – con accertamento di fatto sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto i profili del rispetto dei criteri legali di interpretazione e del difetto di motivazione (cfr. Cass. 12594/13)” (Cass. 21 dicembre 2016 n. 26609).
In pratica aiutare la descrizione dello stato dei luoghi con l’allegazione di una planimetria è fatto possibile e che consente di dare a quell’elaborato valore dirimente nel caso di contrasti sulle cose oggetto di compravendita o comunque di elemento utile a valutare che cosa si sia inteso vendere nel caso di imprecisa o poco chiara descrizione letterale dello stato dei luoghi.

CONSIGLIO DI STATO – NON SERVE PERMESSO PER COSTRUIRE PERGOLATI E COPERTURE AMOVIBILI SU BALCONI PRIVATI 

Non serve alcun permesso per costruire pergolati e coperture amovibili su balconi e terrazzi privati.
Parola del Consiglio di Stato che, con la sentenza 1777/2014, ha fatto chiarezza sulle autorizzazioni necessarie per queste particolari installazioni.
Non bisogna chiedere al Comune alcun imprimatur per “strutture di arredo, installate su pareti esterne dell’unità immobiliare di cui è ad esclusivo servizio, costituito da struttura leggera e amovibilie, caratterizzata da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperta da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, priva di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituita da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non demolizione – dal momento che queste opere – non configurano né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o modificazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni interessati, della sua facile e completa rimovibilità, dell’assenza di tamponature verticali”.
Il permesso di costruire, in genere, è un atto amministrativo rilasciato dal Comune che trova la propria disciplina nell’art. 10 del d.p.r. n. 380/2001 per cui: “Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: gli interventi di nuova costruzione; gli interventi di ristrutturazione urbanistica; gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici o che comportino mutamenti della destinazione d’uso nonché gli interventi che causino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”.

INTERVENTO EDILIZIO – SENTENZA CASSAZIONE 30157/2017 

La Cassazione ha fornito chiarimenti sul senso tecnico-giuridico di una costruzione, asserendo che la realizzazione di un fabbricato di due piani è intervento edilizio soggetto al permesso di costruire in quanto nuova costruzione ai sensi dell’art. 10 del dpr 380/2001-

Assume particolare rilevanza pertanto la sentenza 30157/2017.

L’art.10 del dpr 380/2001, infatti, nel disciplinare gli “Interventi subordinati a permesso di costruire”, stabilisce inequivocabilmente che
“1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione; (omissis)”.

La Cassazione, per l’occasione, ricorda anche che:

  • è già stato chiarito dalla stessa Corte, “in tema di tutela del territorio”, che “costituisce ‘costruzione’ in senso tecnico – giuridico qualsiasi manufatto tridimensionale, comunque realizzato, che comporti una ben definita occupazione del terreno e dello spazio aereo”.
  • le cosidette “bellezze paesaggistiche sono il risultato di componenti varie (la conformazione del terreno, la vegetazione naturale, la distribuzione, il tipo e l’ubicazione dei fabbricati esistenti, il paesaggio e la cornice complessiva), per cui anche il semplice spianamento del terreno e la distruzione della vegetazione integrano il reato di cui all’articolo 734 cod. pen. (nella specie trattavasi di sbancamento e livellamento di terreno collinare in località sottoposta a vincolo ai sensi del d.m. 14 aprile 1975”.
Quindi, per la realizzazione del reato previsto dall’art. 734 cod. pen., non è infatti necessaria l’irreparabile distruzione o alterazione della bellezza naturale di un determinato luogo soggetto a vincolo paesaggistico, essendo sufficiente che, a causa delle nuove opere edilizie, siano in qualsiasi modo alterate o turbate le visioni di bellezza estetica e panoramica offerte dalla natura.