DOCFA 4.00.4, CODICI TRIBUTO F24 ELIDE PER TASSE IPOTECARIE E CATASTALI, RIFORMA V.I.A.

DOCFA 4.00.4 OBBLIGATORIO DA SETTEMBRE 2017

E’ online l’aggiornamento Docfa. Fino alla fine del mese di settembre 2017 sarà consentito al professionista di utilizzare, in via transitoria, anche la versione precedente (4.00.3) del software Docfa con la sola eccezione delle dichiarazioni finalizzate all’aggiornamento dei dati censuari relativi ai beni immobili costituenti infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione (cat. F/7), per le quali si dovrà, invece, utilizzare, a far data dal 3 luglio 2017, esclusivamente la nuova versione 4.00.4 del software.
La nuova categoria F/7 è normata dalla circolare 18E del 8 giugno 2017 “Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione-Profili catastali”
La circolare è allegata alla presente dell’Agenzia delle Entrate è allegata alla presente.
Di seguito si riportano le novità previste per la redazione degli atti di aggiornamento con la nuova versione Docfa 4.00.4:
  • introduzione di una nuova categoria catastale denominata F/7 – Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione nella quale possono essere censite, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici della destinazione d’uso, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, oggetto di dichiarazione in catasto;
  • aggiornamento delle tabelle di correlazione – pdf (allegate alla presente) fra le Categorie catastali dei gruppi D ed E e le specifiche destinazione d’uso delle unità immobiliari
  • eliminazione del blocco che impedisce la chiusura della pratica Docfa per assenza dell’elaborato planimetrico e per la mancata associazione alle entità tipologiche nell’elenco subalterni per il solo caso di nuova costruzione di una unica unità immobiliare sull’intera particella (una sola area libera [AL] e un solo corpo di fabbricato [CF1]);
  • aggiornamento del menù a tendina delle entità tipologiche con incremento del numero dei CF associabili (da CF1 a CF9)
  • inserimento nei campi “Rendita catastale” e “Valore complessivo” del quadro H2, della cifra in “€”.

CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO TASSE IPOTECARIE E CATASTALI TRAMITE MODELLO F24 ELIDE

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione N. 79/E del 30/06/2017, ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), delle somme da corrispondere agli uffici provinciali-territorio dell’Agenzia delle entrate.

I nuovi codici tributo sono i seguenti:
“T89T” denominato “Rimborsi spese dovuti per operazioni effettuate presso gli sportelli degli Uffici Provinciali – Territorio”;

“T90T” denominato “Rimborsi spese per rilascio mappe e planimetrie su supporto informatico”;

“T91T” denominato “Imposta di bollo dovuta in relazione alle operazioni effettuate presso gli sportelli degli Uffici Provinciali – Territorio”;

“T92T” denominato “Imposta ipotecaria dovuta per la presentazione delle formalità ipotecarie presso i reparti di pubblicità immobiliare e relativi interessi”;

“T93T” denominato “Tasse ipotecarie dovute per la presentazione delle formalità ipotecarie, nonché per la richiesta di certificazioni e copie di atti e relativi interessi”;

“T94T” denominato “Sanzioni per ravvedimento operoso correlate alla ritardata presentazione delle formalità nei registri immobiliari”;

“T95T” denominato “Vendita mappe”;

“T96T” denominato “Rimborsi spese per verifiche straordinarie”;

“T97T” denominato “Recupero spese per volture catastali fatte dall’Ufficio”;

“T98T” denominato “Tributi speciali catastali dovuti per gli adempimenti connessi all’aggiornamento dei catasti e dell’anagrafe tributaria, nonché per la richiesta di certificazioni, copie ed estratti catastali e relativi interessi”;

“T99T” denominato “Sanzioni per ravvedimento operoso correlate alla ritardata presentazione degli atti di aggiornamento catastale”.
In sede di compilazione del modello F24 ELIDE sono indicati:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
    • nel campo “codice ufficio”, il codice dell’ufficio provinciale-territorio presso cui è effettuata l’operazione per la quale è dovuto il pagamento. L’elenco dei codici di tali uffici è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it;
    • nel campo “codice atto”, nessun valore;
    • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
    • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
    • nel campo “codice”, il codice tributo;
    • nel campo “anno di riferimento”, l’anno a cui si riferisce l’operazione per la quale è dovuto il pagamento, nel formato “AAAA”;
    • nel campo “importi a debito versati”, gli importi da versare.
La risoluzione consegue il provvedimento Prot. n. 120473/2017 del 28.06.2017 emanato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, relativo alle Disposizioni concernenti la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali da corrispondere agli Uffici Provinciali – Territorio e di ogni altro corrispettivo dovuto in relazione ai servizi ipotecari e catastali resi presso gli Uffici, le modalità e i termini di attivazione.

RIFORMA DELLA V.I.A. PUBBLICATO IL DECRETO IN GAZZETTA UFFICIALE

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2017 la riforma della disciplina della valutazione di impatto ambientale.
Il decreto legislativo del 16 giugno scorso, che recepisce la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica le procedure di valutazione dell’impatto ambientale dei progetti pubblici e privati. Il provvedimento  entrerà in vigore il 21 luglio 2017.
La centralità della nuova VIA è la possibilità, in alternativa a quello ordinario, di poter richiedere, per i progetti di competenza statale, un provvedimento unico ambientale che coordina e sostituisce tutti i titoli abilitativi o autorizzativi comunque riconducibili ai fattori ‘ambientali’. Per la conclusione di tutti i procedimenti di valutazione ambientale sono inoltre previsti termini perentori che, se non rispettati, comportano la possibilità di operare in regime di sostituzione amministrativa, con conseguenti profili di responsabilità.
Per la fase dello ‘screening’ potrà essere presentato, come previsto dalla normativa europea, esclusivamente lo studio preliminare ambientale, mentre per la procedura di VIA vera e propria, sempre in linea con quanto richiesto dalla direttiva europea, si potranno presentare elaborati progettuali a un livello informativo e di dettaglio, almeno equivalente al progetto di fattibilità o, comunque, tali da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali. In qualsiasi momento potrà essere attivata con l’autorità competente una fase di confronto per definire il livello di dettaglio degli elaborati necessari. Sarà poi possibile richiedere all’autorità competente una valutazione preliminare del progetto (il ‘pre-screening’) per individuare la corretta procedura da avviare: questo riguarda in particolare gli interventi di modifica di progetti già realizzati e gli adeguamenti tecnici volti al miglioramento delle prestazioni ambientali, quali ad esempio il repowering degli impianti eolici. Importante novità è anche la razionalizzazione del riparto delle competenze tra Stato e Regioni: vengono attratte a livello statale le procedure di VIA dei progetti riguardanti le infrastrutture e gli impianti energetici, tenendo conto delle esigenze di uniformità ed efficienza delle procedure e sulla base del criterio della dimensione “sovra-regionale” degli impatti ambientali da valutare. Una norma transitoria ad hoc consente, infine, l’applicazione alle procedure in corso del nuovo sistema introdotto dalla riforma.