NOTIZIARIO ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA DEL 29 APRILE 2017

 

APERTURE BASSE E STRETTE NON COSTITUISCONO VEDUTE 

Non possono essere considerate come vedute, le aperture sul muro che, date le dimensioni e la collocazione ad un’altezza dal pavimento inferiore alla corporatura media di un uomo, non consentono comodamente di affacciarsi.  Lo ha affermato la Corte di Cassazione, seconda sezione civile (Cass. sent. n. 9994/17) , respingendo le ragioni della proprietaria di un appartamento, secondo cui il vicino aveva arbitrariamente innalzato il livello della propria corte, così andando ad ostruire le proprie vedute.
La ricorrente, in particolare, si opponeva alla pronuncia d’appello, secondo cui le aperture in questione non potevano costituire vedute ai sensi dell’art. 900 c.c., in ragione della loro dimensione ed allocazione ad un’altezza inferiore rispetto alla statura media di un uomo. Perché potessero considerarsi vedute, secondo i giudici territoriali, era in altre parole necessario che le finestre consentissero di affacciarsi, nel senso di sporgersi con il corpo; attività nella specie quanto meno incomoda.
Tesi altresì confermata dalla Corte Suprema, per la quale deve ritenersi per acquisito che il concetto di non comodità derivi non soltanto dalla necessità di avvalersi di supporti strumentali per affacciarsi – e guardare liberamente in avanti, in basso, lateralmente – ma anche dalla difficoltà intrinseca di far luogo a tale attività, senza assumere, ossia, posture innaturali e difficoltose, se non addirittura rischiose.

Affaccio palesemente scomodo ed inusuale

Ora nella specie, appare di tutta evidenza che un uomo, pur di bassa statura, per affacciarsi da un’apertura posta a 110 cm dal suolo, debba prendere una posizione platealmente e scomodamente curva, sì da non consentirgli una qualche visione diretta senza che l’affaccio sia palesemente inusuale e scomodo. A ciò si aggiunga poi l’angustia dell’apertura, che, addirittura, in uno dei due casi consentirebbe appena di introdurre la testa. Per tutto ciò – conclude la Corte con sentenza n. 9994 del 20 aprile 2017 – va rigettata la domanda della ricorrente che lamenta la chiusura delle proprie vedute, non potendo le finestre in questione, per le descritte caratteristiche, qualificarsi come tali.

REVOCA GIUDIZIALE AMMINISTRATORE

In molti casi ogni condomino può ricorrere alla magistratura per domandare la destituzione dell’amministratore. L’ art. 1129, comma 11, c.c. prescrive che l’amministratore possa essere revocato dall’autorità giudiziaria su ricorso di ciascun condomino in tre distinte ipotesi fra cui in presenza di «gravi irregolarità». Il potere revocativo è attribuito al magistrato sia in presenza di gravi fattispecie espressamente disciplinate, sia nel caso in cui possa ravvisarne ulteriori considerato che l’elenco previsto dall’articolato codicistico


REDDITOMETRO – PRIMA CASA E AUTO FUORI DAL REDDITO

Prima casa e auto non fanno reddito, in quanto trattasi di beni di possesso generalizzato che non costituiscono indice di ricchezza.
È questo quanto si ricava da una recente sentenza della Commissione Tributaria della Toscana (la n. 499/2017) che ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate.
La vicenda aveva origine dalla notifica di due avvisi di accertamento da redditometro relativi agli anni 2007/2008, emessi in base al possesso da parte del contribuente del 25% di un immobile, ereditato dal padre e del 50% di un altro acquistato dalla madre (già espunto dall’accertamento in seguito ad autotutela dell’amministrazione), nonché di un vecchio veicolo (immatricolato nel 2003) e di una moto di esiguo valore.
Per la Ctr, va confermata la pronuncia della Ctp impugnata, immune da vizi logici e giuridici, giacché dalla base di calcolo del reddito va tolta l’abitazione principale (peraltro limitata al 25%) “che non costituisce un bene voluttuario“, mentre, con riferimento ai beni rimasti, ossia la macchina e la moto, sul punto i giudici fanno riferimento alla circolare ministeriale 14.8.1981 n. 27/7/2648 a mente della quale “il possesso di autoveicoli è talmente generalizzato da non consentire una presunzione di maggior reddito”.
Riferendosi a parametri oggettivi, ossia a dati ACI relativi ai predetti mezzi “dei quali uno talmente vetusto da non comparire nemmeno più nelle relative tabelle ma comparato ad altro mezzo di stessa potenza“, la Ctp ha rideterminato il costo di mantenimento degli stessi, “pervenendo alla conclusione corretta nelle premesse che il maggior reddito sinteticamente accertato dall’amministrazione finanziaria per oltre 21.000 euro era errato e non rispondente ai dati oggettivamente verificabili“, corrispondendo invece a poco più di 5mila euro, tanto da imporre e giustificare l’illegittimità dell’accertamento operato dal fisco e l’annullamento degli atti impugnati.Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del dm del 1992, applicabile ratione temporis alla fattispecie, ricordano i giudici, “la disponibilità di beni e servizi descritti nella tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto, è valutata, ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo netto delle persone fisiche ai sensi dell’art. 38, quarto comma, secondo le modalità indicate nel presente decreto“, ovvero in base alla mera disponibilità del bene (o servizio) indice di capacità contributiva. Inoltre, ad ogni bene o servizio elencati nella tabelle allegata al dm corrisponde un valore che va moltiplicato per il rispettivo coefficiente. Il valore che si ottiene non indica la spesa sostenuta per possedere quello specifico bene o servizio, bensì il reddito complessivo espresso induttivamente dalla disponibilità dello stesso

 

DETRAZIONI DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2017:

Dai contributi per la badante, ai bonus ristrutturazione, fino alle biciclette elettriche e le spese sanitarie. Sono tante le novità sugli sconti fiscali in vista del 730 del 2017 riportati nella circolare 7 del 2017 (allegata alla presente) dell’Agenzia delle Entrate

Contributi alla badante e spese sanitarie

Per quanto riguarda i contributi versati alla badante, la guida dell’Agenzia delle Entrate specifica che questi possono essere dedotti anche se la persona addetta all’assistenza è stata assunta tramite agenzia interinale e il contribuente li ha rimborsati alla stessa agenzia.
Per quanto riguarda, invece, le spese sanitarie, nell’ottica di semplificare gli adempimenti fiscali non sarà poi più necessario conservare la prescrizione medica per poter portare in detrazione i costi sostenuti per particolari medicinali anche veterinari, visite mediche e interventi (ad esempio quelli di chirurgia plastica).
Sono inoltre ammesse alla detrazione le spese per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica acquistati online da farmacie ed esercizi commerciali autorizzati a vendere a distanza.

Gite scolastiche e mensa, assicurazione, offerte formative

Nel prossimo modello 730, quello della stagione dichiarativa 2017, sarà possibile detrarre i costi sostenuti per la mensa e le gite scolastiche. La circolare delle Entrate stabilisce che la detrazione del 19% già prevista per le spese di frequenza scolastica possa riguardare anche i costi per la mensa, i servizi integrativi come il pre e post scuola e l’assistenza al pasto. Ok alla detrazione sulle spese per le gite scolastiche, l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa (corsi di lingua e di teatro). Rientrano, altresì, tra le spese di istruzione universitaria agevolabili, e beneficiano della relativa detrazione, quelle sostenute per la frequenza di istituti tecnici superiori. Per lo stesso motivo, gli studenti degli Its hanno diritto a usufruire anche della detrazione per canoni di locazione.

Biciclette con pedalata assistita

Fra i bonus che si possono ottenere ci sono quelli per l’acquisto di biciclette con pedalata assistita da parte di persone diversamente abili. Per quanto riguarda queste ultime, ad esempio, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che il contributo può essere richiesto anche se le biciclette in questione non sono comprese nel nomenclatore tariffario delle protesi. Per ottenere l’incentivo, il dichiarante deve certificare la disabilità e presentare un certificato medico che attesti il collegamento tra la bicicletta e le difficoltà motorie presenti.

Bonus ristrutturazione

Tra gli incentivi rientrano anche i bonus ristrutturazione. Le detrazioni delle spese sostenute dall’1 gennaio 2016 possono essere richieste anche dal convivente more uxorio del proprietario dell’immobile la cui disponibilità dell’immobile risulta dalla convivenza stessa. Per quanto riguarda, infine, gli immobili donati o ceduti, la detrazione non utilizzata può essere mantenuta in capo al venditore attraverso semplice scrittura privata.

Detassazione dei premi di produttività

Si tratta di una tassazione agevolata per i dipendenti del settore privato a cui sono stati corrisposti premi di risultato d’importo non superiore a 2mila euro lordi o nel limite di 2.500 euro lordi se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Se i premi sono stati erogati sotto forma di benefit o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore non si applica alcuna tassazione, altrimenti si applica un’imposta sostitutiva di Irpef e addizionali pari al 10% sulle somme percepite.

School bonus

Il fisco premia le erogazioni liberali (detto più semplicemente: le donazioni) fino a 100mila euro effettuate nel corso del 2016 in favore degli istituti del sistema nazionale d’istruzione. Il meccanismo è quello del credito d’imposta del 65% (è la percentuale per il 2016 e il 2017, mentre per le erogazioni dal 2018 si scende al 50%) ripartite in tre quote annuali di pari importo.

Bonus mobili per le giovani coppie

Una detrazione non prorogata nel 2017, ma chi ha i requisiti può sfruttarla per le spese già effettuate. Il meccanismo premia le giovani coppie, anche conviventi di fatto da almeno 3 anni, in cui uno dei due componenti non ha più di 35 anni e che nel 2015 o nel 2016 hanno acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale. A questi soggetti, infatti, è riconosciuta la detrazione del 50% delle spese sostenute, entro il limite di 16mila euro, per l’acquisto di mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione principale.