NOTIZIARIO PROFESSIONE GEOMETRA DEL 3 APRILE 2017

 

Agenzia delle Entrate – Circolare n. 3/E – Consultazioni ipotecarie e catastali gratuite se a richiederle è il titolare del diritto reale

Le consultazioni ipotecarie e catastali sugli immobili sono esenti da tributi se a richiederle è il titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento. È questa la precisazione contenuta nella circolare n. 3/E del mese di marzo, con cui l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulle modalità di accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale, sia per via telematica che presso gli uffici, e sulle tipologie di documenti consultabili. In particolare, viene chiarito il concetto di “consultazioni personali”, che godono di una specifica esenzione dai tributi speciali e dalle tasse ipotecarie normalmente dovuti.

Come previsto dal DL 16/2012, usufruisce dell’agevolazione l’attuale titolare, anche per quota, del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sul bene cui è riferita l’ispezione. In particolare, la titolarità attuale viene individuata in presenza di trascrizioni “a favore” del richiedente relative agli atti con effetti di natura traslativa o dichiarativa (ad esempio compravendite, permute, donazioni, acquisti mortis causa), non seguite da formalità che abbiano comportato il trasferimento dell’immobile.

Per lo stesso principio, le consultazioni relative a iscrizione d’ipoteca e trascrizioni di sequestri, pignoramenti e domande giudiziali “a favore” del richiedente non sono esenti, in quanto si tratta di formalità eseguite su immobili di cui sono titolari altri soggetti.

Sono gratuite, invece, le consultazioni relative a ipoteche iscritte “a carico” del richiedente (ad esempio, su immobili di cui è proprietario o usufruttuario). Oltre alle formalità di trascrizione e di iscrizione, riguardanti beni di cui risulta attuale titolare, il richiedente potrà visionare in esenzione da tributi anche gli atti che ne costituiscono il relativo titolo.

Cassazione – Compravendite immobiliari – le planimetrie sono parte integrante del contratto

Le piante planimetriche allegate ai contratti d’acquisto d’immobili sono parte integrante del contratto e costituiscono dichiarazione di volontà delle parti. Lo ha stabilirlo la Corte di Cassazione che si è espressa riguardo alla validità negoziale delle planimetrie con due sentenze (26366/2016 e 26609/2016 – di cui si allega la 26366 alla presente comunicazione).
La Corte di Cassazione ha affermato che i frazionamenti hanno “valore di espressione della volontà dei contraenti circa l’oggetto del negozio, quando siano assunti come parti integranti dell’atto contrattuale a cui sono allegati”. A tal fine è necessario che, oltre ad essere sottoscritti dalle parti, siano anche esplicitamente richiamati nel contratto.

È affermabile, quindi, che dalle planimetrie si possa risalire alla volontà delle parti, purché siano allegate o, in alcune ipotesi, richiamate dal contratto. In caso di non coincidenza tra la descrizione dell’immobile nel contratto di compravendita e le planimetrie, spetta al giudice il compito di risolvere la questione della maggiore o minore corrispondenza tra la rappresentazione nelle planimetrie e l’intento negoziale espresso nel contratto.

Questa la situazione trattata dalla Cassazione in cui si ribadisce con chiarezza il valore da attribuirsi alle planimetrie allegate ai contratti che costituiscono mezzo fondamentale per l’interpretazione del contratto.

Rottamazione delle cartelle esattoriali – proroga del termine per presentare domanda al 21 Aprile 

La Commissione Ambiente della Camera ha votato la proroga della rottamazione delle cartelle esattoriali Equitalia.

PROROGA ROTTAMAZIONE – In particolare il termine per presentare l’istanza di adesione alla rottamazione delle cartelle esattoriali slitta dal 31 marzo al 21 aprile. In parallelo Equitalia avrà tempo fino al 15 giugno 2017 per rispondere ai contribuenti con gli importi dovuti e il pagamento in un’unica soluzione o ripartito in cinque versamenti (invece del 31 maggio). Invariati invece i termini di pagamento.

COMUNI TERREMOTATI – Tutti i termini per aderire alla rottamazione dei carichi affidati, compresi quelli prorogati, vengono invece rimandati di un anno per i contribuenti residenti nei Comuni colpiti dal sisma del Centro Italia. Tra l’altro un altro emendamento al Decreto Sisma approvato dalla Commissione ampia il numero dei Comuni interessati, includendo alcuni Municipi prima esclusi.

CASSE DI PREVIDENZA – E’ stata chiarita la possibilità di adesione alla rottamazione anche delle Casse di previdenza, a patto che si tratti di cartelle relative ai contributi dalle Casse stesse non versati. In particolare, dopo il comma 10 è stato inserito il seguente: “10-bis. L’articolo 6, comma 10, lettera e-bis), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che ai fini della definizione agevolata dei carichi, di cui al comma 1 del citato articolo 6, non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale”.