NOTIZIARIO ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA – La trasformazione di un vano in autorimessa da parte di un condomino, realizzata allargando una finestra sul muro comune, non pregiudica l’uso della cosa comune – Decreto milleproroghe e detrazione al 50% per l’acquisto di case ad alta efficenza energetica – Bonus sicurezza privata. 

Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza 4437 del Febbraio 2017, prendendo in esame il caso di una trasformazione in autorimessa di un vano di proprietà esclusiva, ubicato al piano terra dell’edificio condominiale. Tale intervento era stato eseguito mediante l’allargamento di una finestra trasformata in porta carraia di accesso al garage. Secondo i ricorrenti, le opere eseguite – determinando il parziale abbattimento del muro condominiale – avevano pregiudicato la stabilità e la sicurezza dell’edificio ledendo, per di più, il decoro architettonico dello stabile.

Essi chiedevano pertanto la condanna del convenuto a ripristinare la situazione preesistente, nonché il risarcimento dei danni subiti, lamentando, peraltro, la violazione dell’articolo 1120 del Codice civile. Ma la Cassazione in tema di condominio – ha sentenziato – che il principio della comproprietà dell’intero muro perimetrale comune di un edificio legittima il singolo condomino ad apportare ad esso tutte le modificazioni che gli consentano di trarre, dal bene in comunione, una peculiare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini, a condizione di non pregiudicare agli altri l’uso del muro e di non alterarne la normale destinazione. Corretta, dunque, secondo i giudici, la lettura della Corte di merito, che da una parte ha rilevato come il condomino esecutore dei lavori fosse l’unico a poter usufruire, per le proprie esigenze, del varco in questione, dall’altro ha sottolineato come l’allargamento realizzato abbia lasciato immutato lo stile architettonico della facciata.
Condivisa anche la linea della Corte di appello, che non ha rilevato alcuna alterazione del decoro architettonico, nessun deprezzamento dell’immobile e nessuna significativa alterazione.
Bonus casa in classe A e B: detrazione Iva 50% anche nel 2017

Con il decreto Milleproroghe è stata confermata per il 2017 la riduzione al 50% dell’Iva per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica.

I REQUISITI – Si tratta, nello specifico, delle case ad alta prestazione energetica, ovvero gli immobili costruiti secondo specifici requisiti e di classe energetica A e B. La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto dal costruttore ed è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.
Le case per le quali si può richiedere la detrazione IVA del 50% devono essere acquistate entro il 31 dicembre 2017. La detrazione del 50% dell’Iva è riconosciuta anche in caso di acquisto di immobili completamente ristrutturati da imprese.
VALE ANCHE PER LE SECONDE CASE – La detrazione vale anche per la seconda casa che ha un’IVA del 10% rispetto a quella del 4% sulla prima casa. In questo modo si cerca di favorire l’acquisto di seconde case, magari per villeggiatura, in una classe energetica elevata, in modo da non correre il rischio che si possa sprecare troppa energia in una casa utilizzata mediamente per un mese all’anno.
COSA CAMBIA TRA PRIMA E SECONDA CASA – Se si compra una prima casa si potrà contare su un credito d’imposta pari al 2% del costo di acquisto, dato che l’Iva dovuta al costruttore è del 4%. Nel caso invece di acquisto di seconda casa lo sconto fiscale è pari al 5% del costo di acquisto dato che l’Iva da versare è al 10%. Inoltre poiché alle pertinenze si applica lo stesso trattamento fiscale previsto per l’immobile alle quali sono collegate, si ha diritto al credito Irpef in caso di acquisto di immobile corredato di pertinenze, sull’Iva pagata complessivamente e non per il solo appartamento.
Per poter beneficiare del bonus IVA si dovrà mettere la spesa per l’acquisto della casa sul modello 730 nel rigo E59 della sezione III C del Quadro E (oneri e spese).
BONUS PER CHI HA GIA’ FATTO IL ROGITO – Potrà usufruire dello sconto Iva anche chi ha stipulato il rogito nelle scorse settimane. Il testo del decreto, infatti, si limita a spostare in avanti di un anno la scadenza inizialmente prevista, ossia il 31 dicembre 2016, stabilendo che le norme si applichino fino al 31 dicembre 2017. Non ci sarà, quindi, alcun “salto” nelle agevolazioni, per cui potrà godeere della detrazione d’imposta anno anche chi ha comprato casa da gennaio ad oggi.

Bonus per la sicurezza “privata”:come fare l’istanza

La legge di stabilità 2016 ha riconosciuto un credito d’imposta relativo alle spese sostenute dalle persone fisiche:
– per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme
– per contratti stipulati con istituti di vigilanza.
Il credito spetta per le spese sostenute nel corso del 2016 in relazione a immobili non utilizzati nell’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo; per quelle effettuate con riferimento a immobili usati promiscuamente, il beneficio spetta nella misura ridotta del 50 per cento.
La presentazione dell’istanza: modalità
Coloro che intendono usufruire del credito devono trasmettere un’apposita istanza di attribuzione all’Agenzia delle Entrate, di cui il provvedimento 14 febbraio 2017 (allegato alla presente) definisce modalità e termini di invio. La richiesta deve essere presentata esclusivamente in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia, oppure dai soggetti incaricati.

Per la compilazione dell’istanza e la relativa trasmissione deve essere utilizzato il software “Creditovideosorveglianza”, disponibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 20 febbraio. (Clicca qui)
All’esito della trasmissione, il sistema rilascia una ricevuta di avvenuto ricevimento.
È possibile presentare una sola richiesta riepilogativa di tutte le spese sostenute nel corso del 2016. Se una stessa persona presenta più istanze, il sistema riterrà valida solo quella trasmessa per ultima.
Nella richiesta, gli interessati devono comunicare: il proprio codice fiscale, quello del fornitore del bene o servizio, il numero, la data e l’importo delle fatture (Iva compresa), specificando se si tratta di immobile adibito promiscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente.
Termini
I contribuenti interessati hanno un mese di tempo per presentare la richiesta: l’istanza di attribuzione del credito d’imposta deve essere trasmessa alle Entrate dal 20 febbraio al 20 marzo 2017.
Misura del credito
L’Agenzia delle Entrate, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare del credito complessivamente richiesto, determina la percentuale massima spettante a ciascun soggetto.
La percentuale sarà comunicata con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia entro il 31 marzo 2017.
Utilizzo del credito
Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta solo in compensazione mediante modello F24, da presentare soltanto tramite i servizi telematici dell’Agenzia; il bonus è compensabile a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di determinazione della percentuale di utilizzo.
Le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito in diminuzione delle imposte dovute in base alla propria dichiarazione dei redditi.