DIRITTO URBANISTICO – Abuso edilizio – Criteri per l’identificazione del committente dei lavori – Assenza di titoli formali – Disponibilità del bene – (Artt. 44 lett. b), 93 e 95 d.P.R. n. 380/2001) 

La Corte di Cassazione Penale con la Sentenza n.16163 del 20/04/2016 in tema di violazioni edilizie costituenti reato ha stabilito che, il committente deve identificarsi in colui che ha la materiale disponibilità del bene oggetto dell’intervento abusivo, anche senza esserne il proprietario o senza avere con lo stesso un rapporto giuridicamente qualificato. In altri termini, la paternità, esclusiva o in concorso con altri, dell’opera ben può essere attribuita anche a colui che, pur in assenza di titoli formali astrattamente legittimanti un potere decisionale, abbia, anche solo di fatto, la disponibilità del bene.