REVISIONE DELLE MICROZONE CATASTALI: COGNIZIONE SULLE LITI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO

La cognizione sulle liti in materia di atti amministrativi relativi alla revisione delle microzone catastali, in base all’art. 1, comma 335, della legge n. 311/04, spetta al giudice amministrativo e non al giudice tributario. Con la sentenza n. 7665 del 18 aprile 2016, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione fanno dunque chiarezza, rettificando una singolare pronuncia che era arrivata dal Consiglio di Stato. Le Sezioni Unite, sollecitate in sede di regolamento di giurisdizione, hanno cassato la sentenza del Consiglio di Stato, riportando la controversia nell’alveo della giustizia amministrativa.
In primo luogo, la Cassazione ricorda quali sono i presupposti della revisione delle microzone, che non sono rappresentati né dalla richiesta del comune, né dalla generica evoluzione del mercato immobiliare. Deve, infatti, essere accertato uno scostamento significativo del valore degli immobili sulla base dei criteri stabiliti nella determinazione direttoriale del febbraio 2005.
Osservano, inoltre, le Sezioni Unite che il richiamo all’art. 2 del D.Lgs. n. 546/92, contenuto nell’art. 74, è limitato alle controversie già appartenenti alle Commissioni tributarie. Tali sono quelle promosse dai singoli possessori con riferimento all’intestazione e alle delimitazione di specifiche particelle catastali.
Rilevano ancora le Sezioni Unite che le Commissioni tributarie, per loro natura, hanno solo il potere di decidere in via incidentale della legittimità degli atti amministrativi, con l’intermediazione necessaria dell’impugnazione di un provvedimento impositivo avente un destinatario specifico, e non una collettività indistinta di soggetti. Qualora le Commissioni lo ritengano necessario, è possibile disporre la sospensione del processo, in attesa della definizione del giudizio amministrativo, al fine di evitare contrasto di giudicati.
Rimane, invece, nella cognizione dei giudici tributari l’impugnazione del singolo classamento che ha rappresentato l’occasione per l’avvio della contestazione dell’iter amministrativo.