SCIA UNIFICATA – BLOCCATO DAL CONSIGLIO DI STATO IL DECRETO

Secondo il Consiglio di Stato, il decreto non risolve, ma anzi complica, i casi in cui, prima di presentare la Scia, sono necessarie altre autorizzazioni. Non ci sarebbe inoltre chiarezza sul periodo di diciotto mesi dopo il quale i privati sarebbero al riparo da eventuali azioni della Pubblica Amministrazione e sui documenti da allegare alla Scia unificata.

Il CdS ha ricordato che non è necessario nessun permesso preventivo per le attività soggette a Scia perché queste:
-sono ‘libere’, ‘consentite direttamente dalla legge’ in presenza dei presupposti normativamente stabiliti, senza più spazio per alcun potere di assenso preventivo della PA.;
– sono ‘conformate’ dalle leggi amministrative, e quindi sottoposte a successiva verifica dei requisiti da parte delle autorità pubbliche, entro un termine stabilito.
Il Consiglio di Stato ha contestato il metodo usato per semplificare la materia, cioè l’adozione di un decreto a sé stante, mentre considera più semplice agire direttamente con una modifica all’articolo 19 della Legge 241/1990.

Il decreto, così come formulato ha sostenuto il Consiglio di Stato, non risolve le situazioni intermedie, cioè quelle in cui il privato deve richiedere altre autorizzazioni prima di presentare la Scia. Il Consiglio di Stato vede tre alternative possibili:
– escludere questi casi dalla fattispecie della Scia;
– includerli e prevedere espressamente che il privato possa presentare la segnalazione solo dopo  aver provveduto, a suo carico, ad ottenere le autorizzazioni;
– prevedere che la presentazione della Scia attivi un meccanismo per l’ottenimento delle autorizzazioni a cura della PA.

In questo caso la Scia si trasformerebbe in una “richiesta di inizio attività”, con un modulo complementare a quello della “Scia pura”.

Secondo il CdS, dal momento che la norma prevede moduli unificati e standardizzati da pubblicare sui siti istituzionali delle amministrazioni, è necessario vietare espressamente che questi possano rinviare di fatto ad altri formulari presso altre Amministrazioni. Al contrario si dovrebbe chiarire esplicitamente che tutta la documentazione necessaria è indicata ‘a monte’ nel modulo unificato e che al privato basta collegarsi al sito web dell’Amministrazione interessata per scaricarlo e conoscere i documenti da allegare.