AVVOCATO: NIENTE COMPENSO SE NON INFORMA IL CLIENTE DELLA COMPLESSITA’ DELLA CAUSA

Il cliente ha sempre diritto a essere informato dall’avvocato della complessità che presenta la causa che gli ha affidato: in mancanza di una chiara relazione preventiva, il legale che perde la causa non può più pretendere il pagamento della parcella. È il decreto “Cresci Italia” [Dl n. 1/2012, art. 9 co. 4], che ha imposto la massima trasparenza nei contratti tra consumatore e professionista; sicché dinanzi a un mandato particolarmente complesso è opportuno richiedere  per iscritto la strategia processuale che intende perseguire e i rischi che essa comporta. È quanto chiarito dal Tribunale di Verona con una sentenza del 26 gennaio scorso [Trib. Verona, sent. n. 172 del 26.01.2016]. Lo stesso ragionamento, del resto, lo aveva già perseguito la Cassazione.

Consenso informato

I professionisti prima di avviare la prestazione professionale, all’atto del conferimento dell’incarico (cosiddetta fase pre-contrattuale), è opportuno che ottengano  una sorta di consenso informato dal proprio cliente: devono cioè renderlo edotto [Anche in attuazione dei principi ex art. 1175 -1176 cod. civ.] del grado di complessità del giudizio e fornirgli tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili da quel momento fino a quello dell’esaurimento della propria attività. Non solo. Una volta concluso il mandato professionale, l’obbligo di informazione resta in piedi per tutto il corso del rapporto e dunque durante l’intera durata della causa. In pratica, l’avvocato deve comunicare al cliente le strategie di volta in volta elaborate (per esempio, le prove che intende presentare al giudice) e gli sviluppi del giudizio (eventuali contestazioni di controparte che potrebbero compromettere l’esito della vertenza).

 Il legale che, avendo perso (interamente o parzialmente) la causa voglia evitare contestazioni del cliente al momento della presentazione della parcella, deve cautelarsi sin dall’inizio e precostituirsi la prova dell’adempimento di tali obblighi. Il che significa utilizzare sempre la forma scritta: la lettera informativa, firmata per “presa visione” dall’assistito, resta quindi il metodo più tradizionale, ma anche quello più sicuro. Di fronte infatti alle successive contestazioni dell’assistito è il professionista a dover dimostrare di avere adempiuto agli obbligo di ottenere il consenso informato del cliente, specialmente dopo che il decreto Cresci Italia ha introdotto procedure di trasparenza già nella fase precontrattuale per tutti i mandati professionali conferiti dopo il 25 gennaio 2012.

In particolare, quest’ultima riforma ha stabilito che il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendogli tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. L’avvocato deve inoltre comunicare in anticipo la misura del compenso, anche in forma scritta se richiesta dal cliente. Il compenso deve essere adeguato all’importanza dell’opera e va pattuito indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

L’inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista e non gli consente di riscuotere l’onorario. Tale principio si estende ai liberi professionisti nei confronti della committenza.