Ipoteca illegittima se superiore a un terzo del valore dell’immobile

È abuso del diritto iscrivere l’ipoteca sui beni del debitore per un valore che supera di un terzo il credito. Lo ha stabilito la Cassazione [Cass. sent. n. 6533/2016 del 5.04.2016], cambiando così parere rispetto al passato.
In particolare, la sentenza stabilisce un principio del tutto nuovo per il nostro processo esecutivo: nel caso in cui il creditore iscriva un’ipoteca su un immobile del debitore e, successivamente, il credito alla base di tale iscrizione venga annullato dal giudice (perché illegittimo), il proprietario del bene ha diritto a un risarcimento del danno tutte le volte in cui l’ipoteca supera di un terzo il valore dell’immobile stesso.
In tal caso, infatti, il comportamento del creditore è sanzionabile per “abuso del diritto” non avendo questi utilizzato la normale prudenza nell’aggressione del bene del debitore.   La sentenza costituisce un vero e proprio cambiamento di rotta rispetto all’orientamento degli ultimi 20 anni, da cui la stessa Corte dichiara ora di prendere le distanze.
I giudici supremi ritengono maturi i tempi per reinterpretare il concetto di “illecito processuale”: esso si sostanzia tutte le volte in cui un soggetto abusi del proprio diritto di agire o resistere in giudizio. È quello che le ultime riforme hanno battezzato con il termine “lite temeraria” e che ora è sanzionato con una condanna ulteriore rispetto a quella “di base” delle spese processuali.